Ordinanza n. 24/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/02/1999 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 60legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 1-sexieslegge 312/1985
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 60, ultimo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale) promossi con due ordinanze emesse il 18 marzo 1996 dal
pretore di Belluno, iscritte ai numeri 482 e 483 del registro
ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1998;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il pretore di Belluno con due ordinanze di identico
contenuto ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, ultimo comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
nella parte in cui esclude l'applicazione delle pene sostitutive ai
reati previsti dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia, quando
per detti reati la pena detentiva non è alternativa a quella
pecuniaria;
che a parere del giudice rimettente l'esclusione di che trattasi
non opererebbe per le violazioni previste dall'art. 1-sexies del
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
nella legge 8 agosto 1985, n. 431 (c.d. "legge Galasso") - peraltro
oggetto di contestazione in uno soltanto dei procedimenti a quibus -
giacché, trattandosi di violazioni concernenti la tutela delle zone
di particolare interesse ambientale, esulerebbero dalla materia
urbanistica ed edilizia cui la disposizione impugnata ha inteso
invece riferirsi;
che alla stregua di tale interpretazione risulterebbe pertanto
compromesso il principio di uguaglianza, considerato che la
violazione delle norme penali poste a tutela del paesaggio,
espressamente presidiato dall'art. 9 della Carta fondamentale,
sarebbe punita con sanzioni meno severe, grazie appunto al meccanismo
della sostituzione, rispetto a quelle comminate per le violazioni
edilizie ed urbanistiche;
che nel giudizio non si sono costituite le parti private né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Considerato che le ordinanze sollevano l'identica questione e che,
pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con
unica decisione;
che questa Corte, chiamata a pronunciarsi sul medesimo tema, ha
osservato che la prospettiva ermeneutica sulla quale si è radicata
la denunciata disparità di trattamento non può ritenersi assurta al
rango di "diritto vivente", e che, non potendosi al tempo stesso
ravvisare una assoluta identità delle previsioni poste a raffronto,
quella concernente l'edilizia e l'urbanistica e quella concernente il
paesaggio, non risulta nel complesso vulnerata la ragionevolezza
intrinseca del divieto denunciato, permettendo così di escludere che
la disciplina addotta come tertium comparationis evidenzi un uso
costituzionalmente censurabile della discrezionalità legislativa (v.
sentenza n. 145 del 1997, nonché, fra le altre, l'ordinanza n. 153
del 1998);
che pertanto, non adducendo il giudice a quo argomenti nuovi o
diversi da quelli allora esaminati, la questione deve essere
dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, ultimo comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore
di Belluno con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:24 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte