Ordinanza n. 240/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/1976 · relatore Angelo de Marco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.P.R. 834/1973
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del d.P.R. 22
dicembre 1973, n. 834 (Concessione di amnistia in materia di reati
finanziari), e del d.l. 5 novembre 1973, n. 660 (Norme per agevolare la
definizione delle pendenze in materia tributaria), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 22 aprile 1975 dal tribunale di Firenze, nel
procedimento penale a carico di Marconcini Mauro, iscritta al n. 288
del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 228 del 27 agosto 1975;
2) ordinanza emessa il 24 aprile 1975 dal tribunale di Ferrara, nel
procedimento penale a carico di Vitali Alessandro, iscritta al n. 292
del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 228 del 27 agosto 1975.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1975 il Giudice
relatore Angelo De Marco.
Ritenuto che con ordinanza 22 aprile 1975 il tribunale di Firenze
ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e secondo comma, del
d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834 (Concessione di amnistia in materia di
reati finanziari), in quanto prevede che l'amnistia si applica soltanto
ai reati riferibili alle pendenze e alle situazioni concernenti i
tributi da regolarizzare a norma del d.l. 5 novembre 1973, n. 660,
così come modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 1973, n.
823, e non anche alle pendenze già regolarizzate al momento
dell'emanazione del decreto di amnistia;
che con ordinanza 24 aprile 1975 il tribunale di Ferrara ha
sollevato, sempre in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 22 dicembre 1973,
n. 834, e del d.l. 5 novembre 1973, n. 660 (Norme per agevolare la
definizione delle pendenze in materia finanziaria), nelle parti in cui
prevedono che possono fruire del condono e dell'amnistia soltanto
coloro le cui posizioni fiscali non siano state ancora definite,
escludendo coloro che hanno invece già provveduto a definire posizioni
in tutto analoghe;
che nessuno si è costituito in giudizio.
Considerato che le questioni sollevate con le ordinanze in epigrafe
relativamente al d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834 sono identiche ed
uguali a quella dichiarata infondata da questa Corte con sentenza n. 32
del 1976;
che la questione relativa al d.l. 5 novembre 1973, n. 660, è in
tutto analoga a quella dichiarata non fondata con tale sentenza, così
da potersi totalmente estendere ad essa gli argomenti e le conclusioni
ivi enunciate;
che non vengono addotti profili nuovi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale del d.P.R. 22 dicembre 1973, n. 834 (Concessione di
amnistia in materia di reati finanziari) e del d.l. 5 novembre 1973, n.
660 (Norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia
finanziaria), sollevate con le ordinanze citate in epigrafe, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:240 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte