Ordinanza n. 240/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/10/1985 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 9d.l. 688/1982
- art. 31legge 47/1985
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, ultimo
comma del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 23 marzo 1984
dal Tribunale di Udine, nel procedimento penale a carico di Marzona
Enea ed altro, iscritta al n. 958 del registro ordinanze 1984 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13 bis
dell'anno 1985.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che nel procedimento penale d'appello contro Marzona Enea
e Cudini Alessandro, il Tribunale di Udine, con ordinanza emessa il 23
marzo 1984, dopo aver rilevato che con la sentenza di primo grado,
emessa il 25 maggio 1983, gli imputati erano stati condannati per reati
edilizi accertati nel luglio 1982, nonostante che avessero proceduto,
in epoca anteriore alla sentenza, all'oblazione prevista dall'art. 9
del decreto legge 30 settembre 1982, n. 688, non riprodotto dalla legge
di conversione 27 novembre 1982, n. 873 (cfr. ora l'art. 31 della l.
28 febbraio 1985, n. 47), ponendosi l'esigenza di applicare, ai fini
del decidere, l'art. 2, ultimo comma, c.p., che fa salvi gli effetti
delle norme penali più favorevoli contenute in decreti legge non
convertiti, sollevava, su istanza di parte, questione di legittimità
costituzionale della suindicata disposizione, per contrasto con l'art.
77 Cost., il quale dispone che i decreti legge, se non convertiti,
perdono efficacia sin dall'inizio;
considerato che la norma impugnata è già stata dichiarata
illegittima da questa Corte con la sentenza n. 51 del 1985, sicché la
questione va dichiarata manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, ultimo comma, c.p. - sollevata dal
Tribunale di Udine con l'ordinanza indicata in epigrafe - già
dichiarato illegittimo con la sentenza n. 51 del 1985.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:240 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte