Ordinanza n. 240/1987
Altra decisione · depositata il 23/06/1987 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 143/1949
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 2
marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa professionale degli
ingegneri ed architetti) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 5 marzo 1986 dal Tribunale di Catania nel
procedimento civile vertente tra Presente Salvatore e Zappalà
Giuseppe iscritta al n. 728 del registro ordinanze 1986 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59, prima serie
speciale, dell'anno 1986;
2) ordinanza emessa il 20 marzo 1986 dal Tribunale di Catania nel
procedimento civile vertente tra Noce Salvatore e Comune di
Piedimonte Etneo iscritta al n. 55 del registro ordinanze 1987 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima
serie speciale, dell'anno 1987;
3) ordinanza emessa il 13 giugno 1986 dal Tribunale di Catania
nel procedimento civile vertente tra Guarrella Luigi e Comune di
Mascalucia iscritta al n. 56 del registro ordinanze 1987 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie
speciale, dell'anno 1987;
4) ordinanza emessa il 25 settembre 1986 dal Tribunale di
Catania nel procedimento civile vertente tra Petrina Giuseppe e
Comune di Maletto iscritta al n. 57 del registro ordinanze 1987 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima
serie speciale, dell'anno 1987;
Udito nella Camera di consiglio del 4 giugno 1987 il giudice
relatore V. Andrioli;
Ritenuto che
1. - Con quattro ordinanze emesse il 5 marzo 1986 (comunicata il 5
giugno e notificata il 26 settembre 1986; pubblicata nella G.U. n.
59, prima serie speciale, del 17 dicembre 1986 e iscritta al n. 728
reg. ord. 1986) nel procedimento civile tra l'ing. Presente Salvatore
e Zappalà Giuseppe, il 20 marzo 1986 (notificata il 12 dicembre 1986
e comunicata il 12 gennaio 1987; pubblicata nella G.U. n. 13, prima
serie speciale, del 25 marzo 1987 e iscritta al n. 55 reg. ord. 1987)
nel procedimento civile tra l'ing. Noce Salvatore e il comune di
Piedimonte Etneo, il 15 giugno 1986 (notificata il 12 dicembre 1986 e
comunicata il 12 gennaio 1987; pubblicata nella G.U. n. 13, prima
serie speciale, del 25 marzo 1987 e iscritta al n. 56 reg. ord. 1987)
nel procedimento civile tra l'ing. Sciarretta Luigi e il Comune di
Mascalucia, e il 25 settembre 1986 (notificata il 5 dicembre 1986 e
comunicata il 12 gennaio 1987; pubblicata nella G.U. n. 13, prima
serie speciale, del 25 marzo 1987 e iscritta al n. 57 reg. ord. 1987)
nel procedimento civile tra l'ing. Petrina Giuseppe e il Comune di
Maletto, il Tribunale di Catania, sez. III civ., dichiarò non
manifestamente infondata per contrasto con l'art. 3 Cost. la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 l. 2 marzo 1949,
n. 143 nella parte in cui stabilisce che sulle somme dovute non
pagate decorrono a favore del professionista gli interessi legali
ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca
d'Italia.
2.1. - Avanti la Corte nessuna delle parti dei giudizi a quibus si
è costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio
dei ministri.
2.2.- Nella adunanza del 4 giugno 1987 in Camera di Consiglio il
giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui quattro incidenti.
Considerato che
3. - I quattro incidenti vanno riuniti per essere identica la
questione di legittimità costituzionale avente per oggetto l'art. 9
comma quarto ("Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non
oltre i sessanta giorni dalla consegna della stessa; dopo di che
nelle somme dovute e non pagate decorrono a favore del professionista
ed a carico del committente gli interessi legali ragguagliati al
tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia") l. 2 marzo
1949, n. 143 (Approvazione della tariffa professionale degli
ingegneri ed architetti) per sospettato contrasto con l'art. 3 Cost.
4. - Poiché il danno provocato dall'inadempimento di debiti
pecuniari derivanti da rapporti di lavoro dipendente e autonomo e di
impiego pubblico è determinato in applicazione degli artt. 429
c.p.c. e 150 d.a.c.p.c. (novellati in virtù della l. 11 agosto 1973,
n. 533) a stregua dell'indirizzo giurisprudenziale della Corte di
Cassazione (seguito dal Consiglio di Stato, dalla Corte dei Conti e
da questa Corte con sent. n. 300 del 1986), è preliminare alla
prospettata questione di legittimità costituzionale la verifica
della incidenza sulla stessa del richiamato indirizzo
giurisprudenziale che questa Corte non può non rimettere al giudice
a quo (in tali sensi la ordinanza 2 marzo 1987, n. 67).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 728/1986 e 55, 56 e 57/1987,
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Catania, sezione
III civile.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:240 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte