Ordinanza n. 240/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/03/1988 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 21d.P.R. 930/1963
- art. 7d.P.R. 616/1977
- art. 77d.P.R. 616/1977
- art. 27d.P.R. 616/1977
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il
2 luglio 1982, depositato in Cancelleria il 9 successivo ed iscritto
al n. 10 del Registro 1982, per conflitto di attribuzione sorto a
seguito del decreto 13 marzo 1982 del Ministro dell'Agricoltura e
Foreste di concerto con il Ministro dell'Industria, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 maggio 1982, n. 120, recante: "Disciplina
dell'esercizio, da parte dei consorzi volontari di tutela dei vini,
delle attività connesse all'espletamento dell'incarico di vigilanza
di cui all'art. 21 del d.P.R. 12 luglio 1963, n. 930";
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che la Regione Toscana, con ricorso notificato il 2
luglio 1982 ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello
Stato avverso il decreto del 13 marzo 1982 del Ministro
dell'Agricoltura e Foreste, di concerto con il Ministro
dell'Industria, ("Disciplina dell'esercizio, da parte dei consorzi
volontari di tutela dei vini, delle attività connesse
all'espletamento dell'incarico di vigilanza di cui all'art. 21 del
D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930"), in riferimento agli artt. 117 e 118
Cost.;
che nel ricorso si deduce che la disciplina dettagliata e
uniforme posta dal decreto impugnato lederebbe la competenza delegata
alla regione dagli artt. 7 e 77, primo comma, lett. d), D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616, in materia di controllo di qualità dei prodotti
agricoli;
che il Presidente del Consiglio dei Ministri, costituito in
giudizio a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, prospetta
l'inammissibilità del ricorso, perché concernente competenze solo
delegate alla regione e, in subordine, chiede, nel merito, il rigetto
del ricorso medesimo, assumendo che il decreto impugnato avrebbe ad
oggetto non il controllo dei vini, ma la disciplina del funzionamento
interno dei consorzi di tutela;
che, nel conflitto hanno spiegato intervento ad opponendum i
consorzi del Chianti Putto e del Chianti Classico, i quali chiedendo
che questa Corte, mutando il proprio precedente orientamento, voglia
ritenere ammissibile la loro costituzione in giudizio - contestano
l'ammissibilità del ricorso, perché concernente funzioni regionali
delegate e non "proprie" e, in subordine, ne auspicano il rigetto,
perché il decreto impugnato riguarderebbe il controllo specifico dei
vini, non delegato alle regioni, ma mantenuto in capo allo Stato;
Considerato che l'intervento in giudizio dei consorzi del Chianti
Putto e del Chianti Classico, soggetti diversi da quelli legittimati
a promuovere il conflitto e a resistervi, deve, secondo la costante
giurisprudenza costituzionale (v. sentt. nn. 8 e 18 del 1957; ordd. 3
dicembre 1958, 23 aprile 1975, 3 giugno 1976, 23 febbraio 1977),
ritenersi inammissibile, non essendo stati addotti argomenti che
persuadano questa Corte ad abbandonare il proprio precedente
indirizzo;
che l'attribuzione in contestazione concerne il funzionamento
dei consorzi volontari di tutela nell'esercizio dei loro particolari
compiti di vigilanza contemplati dal D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930;
che detta attribuzione non rientra pertanto tra le funzioni
delegate alle Regioni dall'art. 77, primo comma, lett. d), D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616 in tema di controllo di qualità dei prodotti
agricoli;
Visto l'art. 27 delle Norme Integrative per i giudizi avanti alla
Corte Costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) Dichiara inammissibile l'intervento in giudizio dei consorzi
del Chianti Putto e del Chianti Classico;
b) Dichiara manifestamente inammissibile il ricorso proposto dalla
Regione Toscana avverso il decreto del Ministro dell'Agricoltura e
Foreste, di concerto con il Ministro dell'Industria, del 13 marzo
1982, ("Disciplina dell'esercizio da parte dei consorzi volontari per
la tutela dei vini, delle attività connesse all'espletamento
dell'incarico di vigilanza di cui all'art. 21 del D.P.R. 12 luglio
1963, n. 930").
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:240 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte