Ordinanza n. 240/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/04/1989 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 10Accertamento imposte sui redditi
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma
primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi), promosso con
ordinanza emessa il 1° dicembre 1987 dalla Commissione Tributaria di
primo grado di Lecce sul ricorso proposto da Schito Benito - curatore
del fallimento Mercurio Pasquale contro l'Ufficio II.DD. di Casarano,
iscritta al n. 620 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale,
dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, durante il processo tributario instaurato dal
ricorso del curatore del fallimento Mercurio Pasquale contro il
provvedimento dell'Ufficio delle imposte dirette di Casarano che gli
ha irrogato la pena pecuniaria prevista dall'art. 46, primo comma,
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per omessa dichiarazione
iniziale dei redditi del fallito ai sensi dell'art. 10, quarto comma,
del medesimo decreto, la Commissione tributaria di primo grado di
Lecce, con ordinanza del 1° dicembre 1987, pervenuta alla Corte il 18
ottobre 1988, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
del citato art. 46, primo comma, "nella parte in cui sanziona con
identica pena pecuniaria, pari nel minimo a due volte l'imposta
evasa, sia l'omessa dichiarazione di cui all'art. 10 del d.P.R. n.
600 del 1973 a carico del curatore fallimentare, sia l'omessa
dichiarazione da parte del contribuente ai sensi degli artt. da 1 a
6";
che, ad avviso del giudice remittente, la norma denunziata viola
il principio di cui all'art. 3 della Costituzione, il quale vieta di
applicare un trattamento uguale a situazioni disuguali, considerato
che il curatore non è soggetto passivo d'imposta e l'omissione della
dichiarazione, da parte sua, "certamente non è finalizzata a una
evasione d'imposta";
che nel giudizio davanti alla Corte non si è costituito il
ricorrente, mentre è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la
questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata;
che in una memoria successiva l'Avvocatura ha insistito nella
domanda di infondatezza, sul riflesso che "non esiste un principio di
livello costituzionale per cui responsabile per gli illeciti
tributari dovrebbe essere solamente il soggetto assunto come
'contribuente', e non anche la persona fisica che nell'interesse di
detto soggetto concretamente opera e trasgredisce";
Considerato che l'obbligo, autonomo ed esclusivo, di presentare la
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta anteriore
alla data del fallimento e la dichiarazione relativa al risultato
finale della liquidazione è una funzione sostitutiva del fallito
attribuita dalla legge tributaria al curatore nella sua qualità di
organo di giustizia nell'interesse della massa dei creditori;
che, pertanto, dell'inadempimento di tale obbligo, in quanto
produce all'Amministrazione finanziaria le conseguenze
pregiudizievoli in generale derivanti dall'omessa dichiarazione, il
curatore fallimentare risponde personalmente alla medesima stregua
del debitore d'imposta, onde non può certo dirsi irrazionale la
previsione normativa, nei due casi, della medesima sanzione;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 46, primo comma, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi), sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Lecce
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:240 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte