Ordinanza n. 240/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/05/1991 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.l. 429/1982
usata come parametro
citata
- art. 11legge 18/1983
- art. 20legge 4/1929
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, sesto comma,
del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione
della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore
aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia
tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto
1982, n. 516, promosso con ordinanza emessa il 27 settembre 1990 dal
giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trani nel
procedimento penale a carico di Guastamacchia Damiano, iscritta al n.
91 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991, il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Trani, con ordinanza emessa il 27 settembre 1990,
facendo propria l'eccezione proposta dal P.M. (ed anzi riproducendola
negli stessi termini), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25,
secondo comma, e 53, primo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, sesto comma, del decreto
legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione
in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per
agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria),
convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516,
nella parte in cui assoggetta a sanzione penale anche l'omessa tenuta
e conservazione del registro sostitutivo degli apparecchi misuratori
fiscali, per il caso di mancato o irregolare funzionamento di questi
ultimi, previsto dall'art. 11 del decreto del Ministro delle finanze
23 marzo 1983, recante le norme di attuazione della legge 26 gennaio
1983, n. 18 (Obbligo da parte di determinate categorie di
contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno
scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa);
che nell'ordinanza di rimessione - sulla base della
interpretazione fornita dalla Corte di cassazione, nella sentenza 25
gennaio 1988, n. 121, della norma incriminatrice quale "norma penale
in bianco", nella quale andrebbe ricompresa anche l'omessa tenuta del
registro sostitutivo previsto nel decreto ministeriale richiamato -
si censura in primo luogo la disposizione impugnata per la grave e
irrazionale disparità di trattamento sanzionatorio che si verrebbe
così a determinare tra comportamenti tra di loro equipollenti,
quali, da un canto, la mancata emissione dello scontrino fiscale
ovvero la mancata emissione di fattura (documento, quest'ultimo, cui
il legislatore ha sostituito lo scontrino fiscale allo scopo di
evitare, per determinate operazioni di vendita al minuto,
procedimenti inutilmente macchinosi) e la conseguente mancata
annotazione dei corrispettivi nelle scritture contabili per importi
non particolarmente rilevanti o ancora la omessa installazione del
registratore di cassa, per le quali ipotesi è sempre prevista la
sola sanzione amministrativa, e dall'altra parte la mancata
istituzione del registro di cui all'art. 11 del D.M. 23 marzo 1983,
che verrebbe punita con la più grave sanzione penale prevista dalla
norma denunciata, e che si risolve non nella mancata registrazione di
incassi anche di importo irrisorio, comunque causativa di danno per
l'erario, bensì nel mero pericolo che un'eventualità del genere
possa verificarsi;
che nella stessa ordinanza di rimessione si lamenta la
violazione del parametro di cui all'art. 53, primo comma, della
Costituzione, sotto il profilo del "pericolo del doloso occultamente
di capacità contributiva", che sarebbe di gran lunga maggiore
nell'ipotesi di mancata installazione degli apparecchi misuratori
rispetto a quella della mancata istituzione del registro sostitutivo,
il cui uso, per di più, è soltanto eventuale;
che, infine, la questione viene proposta in riferimento all'art.
25, secondo comma, della Costituzione, denunciandosi la violazione
del principio di riserva assoluta di legge in materia penale, per
effetto dell'inclusione, tra le scritture contabili ritenute
obbligatorie, del registro previsto da una norma regolamentare, ad
opera della quale viene ad essere attribuita valenza penale a
comportamenti che la stessa legge - dalla quale trae origine e
fondamento il provvedimento ministeriale di attuazione - mostra di
considerare meri illeciti amministrativi;
che non si è costituita la parte privata, mentre è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei ministri ipotizzando, in primo luogo,
la restituzione degli atti al giudice a quo per effetto dello jus
superveniens (D.L. 14 gennaio 1991, n. 7, rectius: D.L. 16 marzo 1991
n. 83, che ha sostituito il primo, decaduto per decorrenza dei
termini costituzionali di conversione in legge), il quale avrebbe
modificato la norma denunciata e, in deroga al principio di cui
all'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (c.d. "ultrattività"
della norma penale tributaria), avrebbe previsto una regolarizzazione
in via amministrativa per le ipotesi disciplinate dalla stessa norma;
che nel merito, comunque, l'Avvocatura generale dello Stato
contesta la fondatezza dell'incidente di costituzionalità, sotto il
profilo che, nel quadro di una normativa penale tributaria ispirata
alla repressione di illeciti anche strumentali o prodromici rispetto
all'evasione sostanziale, la omessa tenuta di una scrittura contabile
non può essere qualificato illecito minore.
Considerato, in ordine alla rilevanza della questione, che
nell'ordinanza di rimessione il giudice a quo ha omesso di fare il
benché minimo riferimento alla concreta fattispecie sottoposta al
suo esame, in modo da far risultare per quali ragioni e in quali
termini la norma impugnata debba trovare applicazione nel giudizio
innanzi a lui pendente (sentenza n. 158 del 1982);
che l'onere della motivazione sul punto trova la sua
giustificazione logica nell'esigenza di documentare il presupposto
della impugnazione, onde consentire alla Corte il vaglio in limine
litis della sussistenza in concreto dell'interesse all'incidente di
costituzionalità in relazione alla disposizione impugnata (sentenza
n. 517 del 1987);
che, per di più, il giudice a quo ha testualmente riprodotto il
tenore della eccezione di costituzionalità formulata dal p.m. sul
presupposto della interpretazione della norma denunciata desunta da
una sentenza della Corte di cassazione, senza formulare il proprio
personale convincimento su quella interpretazione, non fornendo
così, in ordine alla non manifesta infondatezza, una propria
motivazione;
che, quindi, per entrambi i profili la questione è
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti
la Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, sesto comma, del decreto
legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione
in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per
agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria),
convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516,
nella parte in cui assoggetta a sanzione penale anche l'omessa tenuta
o conservazione del registro sostitutivo degli apparecchi misuratori
fiscali, per il caso di mancato o irregolare funzionamento di questi
ultimi, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e
53, primo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Trani, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:240 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte