Ordinanza n. 240/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/05/1992 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 386/1990
- art. 11legge 386/1990
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 8 e 11
della legge 15 dicembre 1990, n. 386 ("Nuova disciplina sanzionatoria
degli assegni bancari") promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 17 luglio 1991 dal Pretore di Pescara nel
procedimento penale a carico di Dragani Antonio iscritta al n. 725
del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 3, prima serie speciale dell'anno 1992;
2) ordinanza emessa il 7 novembre 1991 dal Pretore di Tortona
nel procedimento penale a carico di Gatti Mario iscritta al n. 2 del
registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Dragani
Antonio imputato del reato di emissione di assegni bancari senza
copertura, il Pretore di Pescara con ordinanza del 17 luglio 1991 ha
sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale degli
artt. 8 e 11, della legge 15 dicembre 1990 n. 386 sulla nuova
disciplina sanzionatoria degli assegni bancari, nella parte in cui
fanno conseguire l'effetto della procedibilità dell'azione penale
per mancato pagamento delle somme previste dall'art. 4 della legge
medesima, allorquando imputato è un imprenditore sottoposto, durante
il decorso dei termini di cui all'art. 11 cit., a procedura di
amministrazione controllata;
che ad avviso del giudice rimettente sussisterebbe una
disparità di trattamento (art. 3 Cost.) ed una limitazione del
diritto di difesa (art. 27 - ma, rectius, 24 - secondo comma, Cost.)
in danno dell'imputato ammesso all'amministrazione controllata,
rispetto a quello che a tale procedura non sia assoggettato, per il
fatto che nei suoi confronti l'azione penale è procedibile
nonostante egli si sia venuto a trovare nella particolare situazione
giuridica che non gli consente di effettuare i pagamenti delle somme
previste dal cit. art. 4;
che nel corso del giudizio di opposizione a decreto penale di
condanna di Gatti Mario per l'emissione di assegni bancari senza
copertura, il Pretore di Tortona con ordinanza del 7 novembre 1991 ha
sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1990 n.386 sulla nuova
disciplina sanzionatoria degli assegni bancari nella parte in cui non
esclude la procedibilità nei confronti dell'imputato che,
successivamente alla commissione del reato di emissione di assegno
bancario senza provvista, sia stato dichiarato fallito venendo così
a trovarsi nell'impossibilità di provvedere al pagamento della somma
portata dall'assegno, degli interessi, della penale e delle spese;
che ad avviso del giudice rimettente sussisterebbero violazione
del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e disparità di trattamento
(art. 3 Cost.) in danno del fallito per il fatto che nei suoi
confronti si deve procedere nonostante quest'ultimo si sia venuto a
trovare nella particolare situazione giuridica che non gli consente
di disporre del suo patrimonio;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato
eccependo preliminarmente l'inammissibilità della questione di
costituzionalità (perché viene richiesto alla Corte un intervento
addittivo in una materia che vede come possibili varie soluzioni) e
sostenendo nel merito l'infondatezza della questione atteso che la
condizione di fallito rientra nel novero degli status riconducibili
al fatto dell'interessato e non a situazioni di caso fortuito o di
forza maggiore;
Considerato che i giudizi possono essere riuniti per identità di
contenuto;
che la censura di incostituzionalità sollevata con l'ordinanza
del pretore di Pescara, nella parte in cui si riferisce all'art. 8
della citata legge n. 386 del 1991, è manifestamente inammissibile
perché tale disposizione (che contiene la disciplina a regime della
condizione di procedibilità dell'azione penale in caso di emissione
di assegno senza provvista) trova applicazione soltanto ai fatti
commessi dopo l'entrata in vigore della legge medesima, mentre
dall'ordinanza risulta trattarsi di reato commesso prima di tale
data;
che parimenti la medesima censura, riferita all'art. 11 della
legge stessa (che detta disposizioni transitorie per i reati di
emissione di assegno senza provvista commessi prima della sua entrata
in vigore), è manifestamente inammissibile avendo già questa Corte
ritenuto prima inammissibile (con sentenza n. 32 del 1992) e poi
manifestamente inammissibile (con ordinanza n. 172 del 1992) analoga
questione di costituzionalità relativamente alla posizione
dell'imputato fallito, alla quale è del tutto assimilabile, al fine
che interessa, la posizione dell'imputato assoggettato alla procedura
concorsuale dell'amministrazione controllata; né l'indicazione da
parte del giudice rimettente dell'ulteriore parametro costituito
dall'art. 24, secondo comma, Cost. introduce nuovi e diversi profili
di valutazione;
che per la medesima ragione è altresì inammissibile la
questione di costituzionalità sollevata dal pretore di Tortona;
che pertanto entrambe le questioni sono manifestamente
inammissibili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibili le
questioni di costituzionalità degli artt. 8 e 11, primo comma, della
legge 15 dicembre 1990 n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli
assegni bancari), in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, sollevate dal pretore di Pescara e dal pretore di
Tortona con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 maggio 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:240 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte