Ordinanza n. 240/1995
Altra decisione · depositata il 13/06/1995 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della
legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 16 dicembre 1991, n. 62
(Disposizioni in ordine alle materie utilizzate nei processi
produttivi e destinate a produrre energia o calore nell'azienda),
promosso con ordinanza emessa il 23 gennaio 1992 dal Pretore di
Pordenone nel procedimento penale a carico di Della Valentina Luigi,
iscritta al n. 317 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente della Giunta regionale
del Friuli-Venezia Giulia;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che il Pretore di Pordenone, nel corso del procedimento
penale a carico di Della Valentina Luigi, imputato di avere attivato,
senza autorizzazione, un impianto di smaltimento di rifiuti speciali,
consistenti in residui legnosi derivanti dalla lavorazione
industriale della propria attività produttiva, ed inceneriti al fine
di produrre energia, con ordinanza del 23 gennaio 1992 ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della
legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 16 dicembre 1991, n. 62, in
riferimento agli artt. 25 e 117 della Costituzione;
che il giudice a quo osserva che le norme impugnate sottraggono
al regime di autorizzazione e controlli previsto dal d.P.R. n. 915
del 1982, in materia di rifiuti, i residui destinati alla combustione
al fine di produrre energia utilizzabile direttamente o
indirettamente nello stabilimento o, comunque, nell'azienda;
che, sempre ad avviso del giudice a quo, l'art. 2 del
decreto-legge n. 397 del 1988, convertito, con modificazioni, nella
legge n. 475 del 1988, che ha disciplinato le materie prime
secondarie, esclude dal novero di tali materie i residui di
lavorazione suscettibili di essere impiegati nell'ambito di processi
di combustione destinati a produrre energia;
che, pertanto, le norme impugnate, ad avviso del giudice a quo,
avrebbero surrettiziamente esteso la categoria delle materie prime
secondarie ai residui destinati alla combustione, eludendo così le
sanzioni penali risultanti dal combinato disposto degli artt. 6, 21 e
25 del d.P.R. n. 915 del 1982 e 1 e 2 del decreto-legge n. 397 del
1988, convertito nella legge n. 475 del 1988, con conseguente
violazione della riserva di legge statale in materia penale (art. 25
della Costituzione) e dei limiti costituzionalmente posti ai poteri
regionali (art. 117 della Costituzione);
che nel giudizio è intervenuto il Presidente della Giunta
regionale del Friuli-Venezia Giulia, che ha concluso per la
infondatezza della questione, richiamando l'art. 2 del d.P.R. n. 915
del 1982, che fornisce la definizione di rifiuto e stabilisce che
deve intendersi per tale qualsiasi sostanza od oggetto derivante da
attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato
all'abbandono, ad esclusione quindi di ogni residuo destinato al
reimpiego, anche nella forma della combustione per la produzione di
energia;
Considerato che, successivamente alla emissione della ordinanza di
rimessione, è intervenuto il decreto-legge 9 novembre 1993, n. 443
(Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli
di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo
di combustione), reiterato con i decreti-legge 7 gennaio 1994, n. 12,
10 marzo 1994, n. 169, 6 maggio 1994, n. 279, 8 luglio 1994, n. 438,
7 settembre 1994, n. 530, 7 novembre 1994, n. 619, 7 gennaio 1995, n.
3, 9 marzo 1995, n. 66 e 10 maggio 1995, n. 162, il cui art. 2,
lettere b) e h), considera come residui destinati al riutilizzo non
soltanto quelli suscettibili di essere trasformati in materie prime,
ma anche quelli idonei a produrre energia e il cui art. 12, comma 4,
afferma la non punibilità di chi ha commesso, fino al 7 gennaio
1995, un fatto previsto come reato dal d.P.R. n. 915 del 1982,
nell'esercizio di attività di raccolta e di trasporto, stoccaggio,
riutilizzo di residui, in conformità alle previsioni del decreto
ministeriale 26 gennaio 1990 ovvero di leggi regionali;
che pertanto gli atti vanno restituiti al giudice a quo, al
quale spetta valutare l'incidenza dello ius superveniens nel giudizio
dinanzi a lui pendente e, in particolare, la sussistenza dei
presupposti previsti dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87
per sollevare questione di legittimità costituzionale in via
incidentale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Pordenone.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995.
Il Presidente e redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:240 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte