Ordinanza n. 240/1999
Altra decisione · depositata il 11/06/1999 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 33d.lgs. 29/1993
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione
Lazio, riapprovata il 18 novembre 1998, recante (Modifiche alla legge
regionale 31 ottobre 1994, n. 51, concernente "Norme per l'attuazione
del diritto agli studi universitari", come modificata dalla legge
regionale 16 maggio 1996, n. 14, e disposizioni in materia di
personale), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
Ministri, notificato il 9 dicembre 1998, depositato in Cancelleria il
19 successivo ed iscritto al n. 48 del registro ricorsi 1998.
Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;
Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con
ricorso notificato il 9 dicembre 1998, depositato il 19 dicembre
successivo, ha chiesto che sia dichiarata l'illegittimità
costituzionale dell'art. 2, commi 2 e 3, e dell'art. 3, commi 3 e 4,
della legge della Regione Lazio approvata il 15 luglio 1998,
riapprovata a maggioranza assoluta il 18 novembre 1998 (Modifiche
alla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51 concernente: "Norme per
l'attuazione del diritto agli studi universitari" come modificata
dalla legge regionale 16 maggio 1996, n. 14, e disposizioni in
materia di personale);
che, ad avviso del ricorrente, le norme impugnate, nella parte in
cui stabiliscono che il personale del ruolo IDISU (Istituto per il
diritto agli studi universitari) messo a disposizione della Regione o
comandato presso enti dipendenti, enti locali o altre pubbliche
amministrazioni, a domanda, può essere immesso rispettivamente nel
ruolo del personale degli uffici regionali o nei ruoli dei predetti
enti, senza prevedere l'applicabilità delle norme statali in materia
di mobilità, disciplinerebbero una materia che non rientra nella
competenza del legislatore regionale e si porrebbero in contrasto con
l'art. 33, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
che si è costituita in giudizio la Regione Lazio, eccependo
l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso;
che, successivamente, in data 19 aprile 1999, l'Avvocatura
generale dello Stato ha depositato atto di rinuncia al ricorso;
rinuncia accettata dalla Regione Lazio.
Considerato che la rinuncia al ricorso, seguita dalla accettazione
della controparte, comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme
integrative per i giudizi innanzi a questa Corte, l'estinzione del
processo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:240 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte