Ordinanza n. 240/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/2000 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4-bisd.P.R. 447/1988
usata come parametro
citata
- art. 666Codice di procedura penale
- art. 665Codice di procedura penale
- art. 18legge 205/1999
- art. 206d.lgs. 51/1998
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 665, commi 4 e
4-bis del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 26 ottobre 1999 dal Tribunale di Gela nel procedimento di
esecuzione nei confronti di M. A., iscritta al n. 672 del registro
ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il Tribunale di Gela ha sollevato in qualità di
giudice dell'esecuzione, in riferimento agli articoli 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 665,
commi 4 e 4-bis del codice di procedura penale, nella parte in cui
non prevede che, se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi
da giudici diversi, in composizione monocratica e collegiale, sia in
ogni caso competente il giudice in composizione collegiale;
che il rimettente premette:
di essere investito della richiesta del pubblico ministero
e della difesa di revoca di una sentenza penale di condanna per il
delitto di oltraggio a pubblico ufficiale del pretore di Caltagirone
(divenuta irrevocabile il 17 marzo 1999) per sopravvenuta abrogazione
della norma incriminatrice, disposta dall'art. 18, comma 1, della
legge 25 giugno 1999, n. 205;
che la richiesta di revoca "appare manifestamente infondata
per difetto delle condizioni di legge" e pertanto suscettibile di
essere decisa de plano ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc.
pen.;
che nei confronti della persona condannata il Tribunale di
Gela ha emesso una sentenza di condanna divenuta irrevocabile il 4
dicembre 1993, e altre sentenze di condanna sono state emesse
successivamente dai Pretori di Trapani e di Siracusa, nonché dal
pretore di Caltagirone, la cui sentenza è divenuta irrevocabile per
ultima;
che in tale situazione, concernente l'esecuzione di sentenze
emesse sia dal tribunale che dal pretore, il pubblico ministero ha
ritenuto che la competenza appartenga al Tribunale di Gela,
prevalendo la competenza del tribunale su quella del pretore a norma
dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., e quindi anche con
riferimento alla sentenza di condanna pronunciata dal pretore di
Caltagirone;
che, peraltro, la disposizione invocata dal pubblico
ministero non è più in vigore, essendo stata abrogata e sostituita
dall'art. 206 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51
(entrato in vigore il 20 marzo 1998 e divenuto efficace il 2 giugno
1999), che ha riformulato il testo dell'art. 665, comma 4, cod. proc.
pen., inserendo anche il comma 4-bis;
che il decreto legislativo n. 51 del 1998 ha soppresso
l'ufficio giudiziario del pretore, attribuendo le relative funzioni
al tribunale, per cui le sentenze di condanna pronunciate dal pretore
vanno ora riferite al tribunale in composizione monocratica;
che non sono applicabili le norme anteriormente vigenti,
comprese quelle relative alla competenza e alla composizione
dell'organo giudicante, in quanto il procedimento è stato instaurato
dopo l'entrata in efficacia del decreto legislativo n. 51 del 1998;
che, ad avviso del rimettente, a seguito della novella
dell'art. 665 cod. proc. pen. e, segnatamente, della nuova
formulazione del comma 4, in caso di pluralità di condanne
pronunciate da giudici diversi la competenza spetterebbe sempre al
giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per
ultimo, salva la vis attractiva che il giudice ordinario continua ad
esercitare nei confronti del giudice speciale;
che, in particolare, la deroga in favore del tribunale in
composizione collegiale, prevista dal comma 4-bis riguarderebbe solo
l'ipotesi di più provvedimenti emessi dallo stesso tribunale, in
composizione monocratica e collegiale, in quanto solo all'interno del
medesimo tribunale sussisterebbe quel rapporto di "attribuzione"
degli affari a cui fa riferimento il nuovo comma introdotto dal
decreto legislativo n. 51 del 1998;
che secondo il giudice a quo la nuova disciplina, in base
alla quale la competenza spetterebbe al Tribunale di Caltagirone in
composizione monocratica, subentrato al soppresso ufficio del pretore
che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, si
pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione: quando
l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dallo stesso
tribunale in composizione monocratica e collegiale, alle parti
dovrebbe essere sempre assicurata "la garanzia della composizione
collegiale del giudice", anche se il provvedimento divenuto
irrevocabile per ultimo è stato emesso dal tribunale in composizione
monocratica, mentre tale garanzia risulta negata se l'esecuzione si
riferisce a più provvedimenti emessi da giudici diversi, qualunque
sia la loro composizione;
che la norma censurata sarebbe dunque irragionevole, in
quanto la composizione collegiale del giudice ha natura di garanzia
processuale, "sempre assicurata dal legislatore ordinario
ogniqualvolta vengano in rilievo la gravità del trattamento
sanzionatorio ovvero la complessità o delicatezza delle fattispecie
incriminatrici";
che risulterebbe violato anche l'art. 24 della Costituzione,
a cagione della "maggiore capacità di ascolto e di giudizio delle
ragioni delle parti" assicurata dalla composizione collegiale del
tribunale;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata, in
quanto la nuova formulazione del comma 4 e il comma 4-bis
dell'art. 665 cod. proc. pen. non hanno sostanzialmente modificato la
precedente disciplina, ma si sono limitati a rimodulare le vecchie
regole in funzione dell'introduzione del giudice unico: in
particolare, ad avviso dell'Avvocatura, il criterio cronologico è
destinato ad operare in via generale quando si tratta di
provvedimenti emessi da giudici diversi (comma 4), mentre il criterio
della collegialità, a cui fa riferimento il comma 4-bis, "appare
funzionale alla determinazione della competenza tra organo
monocratico e collegiale a prescindere dal fatto che siano diversi i
giudici che hanno emesso il provvedimento e quindi anche e non solo
quando non lo siano".
Considerato che il rimettente - in base alla interpretazione da
lui riservata al comma 4-bis dell'art. 665 cod. proc. pen., nel senso
che la competenza spetta al giudice in composizione collegiale solo
nel caso in cui l'esecuzione concerna più provvedimenti emessi dal
medesimo tribunale in composizione monocratica e collegiale - in
sostanza lamenta che non sia stata riprodotta, opportunamente
adattata ai rapporti tra giudice in composizione monocratica e
collegiale, la formulazione dell'originario comma 4 dell'art. 665
cod. proc. pen., che in caso di più provvedimenti emessi dal pretore
e da altro giudice ordinario prevedeva sempre la competenza di
quest'ultimo;
che, a prescindere da qualsiasi valutazione sull'esattezza
dell'interpretazione seguita dal rimettente circa la portata della
norma censurata - sulla quale, peraltro, non si è ancora formato
alcun indirizzo giurisprudenziale -, non è dato riscontrare alcuna
violazione dei parametri costituzionali evocati dal giudice a quo in
quanto l'attribuzione della competenza rientra nella sfera delle
scelte affidate alla discrezionalità del legislatore, non
suscettibili di censura sul terreno della legittimità
costituzionale, sempre che siano state esercitate sulla base di
criteri non irragionevoli;
che tale principio ha costantemente ispirato la
giurisprudenza di questa Corte in tema di attribuzione della
competenza all'organo giudicante in composizione monocratica (anche
con specifico riferimento alla soppressa figura del pretore) o
collegiale (cfr., tra le tante, sentenze n. 460 del 1994 e n. 268 del
1986, ordinanze nn. 423 e 139 del 1997, n. 257 del 1995);
che pertanto la questione di legittimità costituzionale deve
essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 665, commi 4 e 4-bis, del
codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3
e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Gela, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:240 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte