Ordinanza n. 240/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/2001 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 459Codice di procedura penale
- art. 37legge 479/1999
usata come parametro
citata
- art. 594Codice penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 459 del codice
di procedura penale, come modificato dall'art. 37 della legge
16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul
procedimento davanti al tribunale in compo-sizione monocratica e
altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di
procedura penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in
materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al
giudice di pace e di esercizio della professione forense), promosso
con Ordinanza emessa il 11 maggio 2000 dal giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale di Forlì nel procedimento penale a
carico di C. B., iscritta al n. 573 del registro ordinanze 2000 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, 1ª serie
speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2001 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Forlì deduce di essere stato investito della richiesta
di emissione di decreto penale di condanna nei confronti di persona
imputata del reato di cui all'art. 594 cod. pen., in relazione al
quale è stata proposta querela in data 22 giugno 1999;
che, ad avviso del rimettente, tale richiesta dovrebbe essere
accolta "in considerazione degli elementi contenuti nel fascicolo
processuale" e della circostanza che, dopo la proposizione della
querela, è intervenuta la legge 16 dicembre 1999, n. 479, la quale
ha modificato l'art. 459 cod. proc. pen., prevedendo la possibilità
di definire il procedimento con decreto anche per i reati procedibili
a querela, salvo che il querelante abbia "nella stessa dichiarato di
opporvisi";
che, peraltro, il medesimo giudice ha sollevato, in via
principale, questione di legittimità costituzionale dello stesso
art. 459 cod. proc. pen., come modificato dalla predetta legge n. 479
del 1999, nella parte in cuiconsente al pubblico ministero di
richiedere ed al giudice di emettere decreto penale di condanna per
reati procedibili a querela, anche nella ipotesi in cui la querela
sia stata proposta prima della pubblicazione della menzionata legge
n. 479 del 1999 e non contenga - come nella specie - opposizione alla
definizione del procedimento con decreto penale;
che a tal proposito il giudice a quo lamenta la violazione
dell'art. 3 della Costituzione, in quanto chi abbia presentato
querela prima della entrata in vigore della citata legge n. 479 del
1999 o comunque prima della sua pubblicazione, verrebbe a trovarsi in
posizione deteriore rispetto a chi abbia formulato istanza di
punizione in epoca successiva, giacché solo quest'ultimo può
opporsi alla definizione del processo mediante decreto penale di
condanna, mentre al primo non è riconosciuta la facoltà di
scegliere se opporsi o meno, con riflessi sul piano degli interessi
civili e di natura anche "penale" (la condanna per decreto, infatti,
comporta l'estinzione del reato nel termine di cinque anni e "non
può essere posta a base di un giudizio civile"), e con la
impossibilità per la persona offesa di interloquire in alcun modo;
che sarebbe vulnerato anche l'art. 24 della Carta
fondamentale, giacché, pur conservando la persona offesa il diritto
a far valere in sede civile le proprie pretese, alla stessa sarebbe
precluso ogni intervento in sede penale, ove "potrebbe più
prontamente esercitare e far valere i propri diritti";
che in via subordinata il giudice rimettente solleva, "nei
medesimi termini", questione di legittimità costituzionale della
stessa norma, nella parte in cui non impone al pubblico ministero,
qualora intenda procedere con richiesta di decreto penale,
"l'obbligo, in caso di presentazione di querela nei modi e termini di
cui sopra, di interpellare la persona offesa querelante sulla volontà
di opporsi alla definizione del procedimento condecreto penale";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
che, infatti, secondo l'Avvocatura erariale, in assenza di
specifiche disposizioni transitorie, la nuova disciplina non potrebbe
trovare applicazione nelle ipotesi in cui la querela sia stata
proposta prima della data di entrata in vigore della legge n. 479 del
1999, sacrificandosi altrimenti il "contrappeso" rappresentato dalla
non opposizione del querelante alla definizione del procedimento
mediante decreto penale di condanna nel caso di reati perseguibili a
querela.
Considerato che l'art. 459 cod. proc. pen., come sostituito
dall'art. 37, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479,
profondamente innovando per questo aspetto il precedente regime, ha
stabilito la possibilità di adottare il procedimento per decreto
anche per i reati perseguibili a querela, "se questa è stata
validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa
dichiarato di opporvisi";
che, in mancanza di disciplina transitoria ed in ossequio ai
principi che regolano la successione nel tempo delle norme
processuali, la nuova disposizione non è applicabile con effetti
retroattivi, sicché il procedimento per decreto non potrà essere
disposto per i reati perseguibili a querela, ove l'istanza di
punizione sia stata formulata in data antecedente a quella nella
quale è entrata in vigore la nuova normativa;
che, infatti, come correttamente ha prospettato l'Avvocatura
dello Stato, il legislatore della riforma ha configurato l'atto di
querela e la non opposizione come momenti strutturalmente e
funzionalmente unitari nel quadro della individuazione del "nuovo"
presupposto del procedimento monitorio;
che, a sottolineare l'accennata inscindibilità, sta la
circostanza che la eventuale dichiarazione di opposizione viene
testualmente riferita dalla norma alla "stessa" querela, così da
evocare non soltanto la necessaria correlazione tra le due
manifestazioni di volontà, ma addirittura una sorta di
"contestualità dichiarativa";
che, peraltro, appare evidente come il secondo elemento di
tale unitario presupposto, ossia la mancanza di una espressa
dichiarazione di opposizione al procedimento monitorio, possa
riferirsi esclusivamente alle querele presentate dopo l'entrata in
vigore della legge di riforma, giacché in precedenza detto
procedimento risultava radicalmente escluso per i reati perseguibili
a querela, onde il querelante non avrebbe avuto ragione di sorta per
manifestare la volontà di opporsi ad esso;
che, pertanto, risultando errata la premessa interpretativa
sulla quale il giudice a quo ha fondato le proprie censure, le
questioni proposte sono manifestamente prive di giuridica
consistenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 459 del codice di procedura
penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Forlì con la ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:240 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte