Ordinanza n. 241/1986
Altra decisione · depositata il 18/11/1986 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 5d.P.R. 68/1986
- art. 40legge 87/1953
- art. 28legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulla domanda di sospensione del d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68
("Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione
collettiva di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29
marzo 1983, n. 93") in relazione al quale il Presidente della Regione
Lombardia ha sollevato conflitto di attribuzione con ricorso notificato
il 19 maggio 1986, depositato in Cancelleria il 9 giugno 1986, ed
iscritto al n. 26 del Registro ricorsi 1986.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio dell'8 ottobre 1986 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
uditi l'avv. Gualtiero Rueca per la Regione Lombardia e l'Avvocato
dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che la Regione Lombardia, con il ricorso di cui in
epigrafe, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello
Stato, chiedendo l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione in
via incidentale, del d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 66 del 20 marzo 1986
("Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione
collettiva, di cui all'art. 5 della legge quadro sul pubblico impiego
29 marzo 1983, n. 93") nella parte in cui comprende in un unico
comparto di contrattazione collettiva, insieme al personale delle
Regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, anche
il personale dei Comuni, delle Province, delle Comunità montane e loro
consorzi e associazioni e di altri enti di svariata natura, come le
Camere di commercio, le ex IPAB, gli Istituti autonomi per le case
popolari, ecc. (art. 4 d.P.R. citato);
che nel ricorso la Regione assume che tale disposizione invaderebbe
la sfera legislativa e amministrativa riservata alle Regioni in materia
di ordinamento degli uffici ed enti da esse dipendenti, ledendo
altresì la loro autonomia sindacale, con conseguente violazione degli
artt. 5, 39, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e ponendosi anche
in palese contrasto con la determinazione e ripartizione dei comparti e
con la composizione della delegazione di parte pubblica alle
trattative, quali sono indicate nella stessa legge - quadro n. 93 del
1983;
che di conseguenza la Regione Lombardia chiede sia preliminarmente
sospesa l'esecuzione del d.P.R. impugnato motivando con le conseguenze
che potrebbero derivare dalla mancata sospensione sia per le
aspettative dei dipendenti che per le previsioni finanziarie degli enti
dalla eventualità di un accoglimento del ricorso e dal conseguente
annullamento del decreto, in quanto la pronuncia della Corte potrebbe
intervenire a trattative già avanzate o concluse;
che resiste la Presidenza del Consiglio dei ministri osservando che
la soluzione adottata, con la determinazione del comparto unico e con
la composizione della delegazione di parte pubblica, risponde a quella
prevista nell'accordo del 21 dicembre 1984 con le Confederazioni
sindacali più rappresentative ed è del resto conforme agli indirizzi
indicati nella sentenza di questa Corte del 13 luglio 1984, n. 219; che
comunque non ricorrono i presupposti per far luogo alla sospensione
dell'esecuzione del d.P.R., non essendo fondato il timore di un fatto
compiuto e irreversibile, quale potrebbe essere una conclusione dei
negoziati sindacali prima della pronuncia della Corte nel merito.
Considerato che non sussistono allo stato le gravi ragioni che, ai
sensi dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell'art. 28
delle norme integrative del 16 marzo 1956 per i giudizi avanti alla
Corte costituzionale, possano giustificare la sospensione della
esecuzione del decreto impugnato, non essendo concretamente
verificabile un qualsiasi pregiudizio immediato, in quanto da un lato
non vi è prova che siano prossime a conclusione trattative sindacali
per una definizione dell'accordo all'interno dei comparti definiti
dallo stesso d.P.R.; dall'altro, in virtù dell'art. 10 della legge -
quadro, nessuna disciplina eventualmente definita in sede di accordo
potrebbe trovare applicazione nei confronti del personale delle Regioni
e degli enti dipendenti senza un preventivo provvedimento regionale di
approvazione dell'accordo stesso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinge la domanda di sospensione dell'esecuzione del d.P.R. 5
marzo 1986, n. 68 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20
marzo 1986) proposta dalla Regione Lombardia con il ricorso di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO
- FRANCESCO GRECO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI- FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA - ANTONIO BALDASSARRE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:241 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte