Ordinanza n. 241/1987
Altra decisione · depositata il 23/06/1987 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo
comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1984
dalla Sezione di sorveglianza presso il Tribunale di Brescia nel
procedimento relativo all'applicazione di misure alternative alla
detenzione nei confronti di Dorici Albertino, iscritta al n. 1025 del
registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 25- bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1987 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che la Sezione di sorveglianza presso il Tribunale di
Brescia, con ordinanza del 10 aprile 1984, ha denunciato, in
riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, l'illegittimità
dell'art. 47, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, "nei
limiti in cui, prevedendo come presupposto imprescindibile
dell'affidamento in prova al Servizio Sociale l'osservazione
trimestrale della personalità, indirettamente esclude da tali
benefici i soggetti condannati a pene detentive pari o inferiori a
tre mesi (ovvero altri condannati a pene superiori per i quali non
sia stata espletata l'osservazione ma esistono aliunde elementi di
valutazione)";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e
comunque non fondata;
Considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di
rimessione, sono entrati in vigore: dapprima il decreto-legge 22
aprile 1985, n. 144 (Norme per la erogazione di contributi
finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e di
reinserimento dei tossicodipendenti nonché per la distruzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope sequestrate o confiscate), il cui
art. 4-bis, introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n.
297, ha modificato l'art. 47, terzo comma, della legge 26 luglio
1975, n. 354, sostituendo le parole "per almeno tre mesi" con le
parole "per almeno un mese"; e, successivamente, la legge 19 ottobre
1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),
il cui art. 11 ha previsto che il condannato possa, a determinate
condizioni, beneficiare, anche senza la previa osservazione in
istituto, dell'affidamento in prova al servizio sociale;
e che, quindi, si rende necessario restituire gli atti alla
Sezione di sorveglianza presso il Tribunale di Brescia perché
verifichi se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione
sollevata sia ancora rilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Sezione di sorveglianza presso
il Tribunale di Brescia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:241 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte