Ordinanza n. 241/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/03/1988 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
citata
- art. 82d.P.R. 616/1977
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Umbria notificato il
10 novembre 1982, depositato in Cancelleria il 18 successivo ed
iscritto al n. 17 del Registro 1982, per conflitto di attribuzione
sorto a seguito del ricorso al T.A.R. dell'Umbria da parte del
Ministero dell'Agricoltura e Foreste per l'annullamento del parere n.
9 del 31 marzo 1982 emesso dalla C.T.A. ai sensi dell'art. 3 della
legge regionale n. 14 del 4 marzo 1980;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella Camera di Consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che la Regione Umbria ha sollevato conflitto di
attribuzione nei confronti dello Stato avverso il ricorso proposto al
T.A.R. dell'Umbria dal Ministro dell'Agricoltura e Foreste per
l'annullamento della delibera n. 9 del 31 marzo 1982 con la quale la
Commissione Tecnica Amministrativa - Sottocommissione per la
provincia di Perugia, proponeva di includere alcune località
nell'elenco delle bellezze naturali di cui alla l. n. 1497 del 1939;
che la ricorrente, affermata l'idoneità dell'atto impugnato a
provocare il conflitto, quale manifestazione di volontà di esercizio
di una competenza a torto presupposta come statale, lamenta che
l'atto medesimo avrebbe invaso le competenze ad essa ricorrente
delegate dall'art. 82 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiede che il ricorso
regionale venga dichiarato irricevibile, o inammissibile, attesa
l'inidoneità dell'atto impugnato a provocare il conflitto di
attribuzione e comunque la tardività del ricorso medesimo, oppure
che, nel merito, sia riconosciuto infondato;
Considerato che, secondo la pregressa giurisprudenza di questa
Corte, per determinare l'insorgere di un conflitto di attribuzione
tra Stato e Regioni, occorre che l'atto contestato sia invasivo
dell'altrui competenza, e cioè "idoneo a produrre un'immediata
violazione o menomazione di attribuzioni" (v., per es., sentt. nn.
111 del 1976 e 187 del 1984);
che, nella specie, il ricorso ministeriale al T.A.R. dell'Umbria
non possiede tale caratteristica: esso infatti ha l'unico effetto di
instaurare il procedimento giurisdizionale, e simile instaurazione
non è idonea di per sé ed indipendentemente da una eventuale
pronunzia di accoglimento del Tribunale adito, a determinare alcuna
lesione delle attribuzioni regionali;
che, pertanto, il ricorso della Regione Umbria deve ritenersi
manifestamente inammissibile;
Visto l'art. 27 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile il ricorso della Regione
Umbria avverso il ricorso al T.A.R. dell'Umbria del Ministero
dell'Agricoltura e Foreste per l'annullamento del parere n. 9 del 31
marzo 1982 della Commissione Tecnica Amministrativa Sottocommissione
con competenze per la provincia di Perugia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:241 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte