Ordinanza n. 241/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/05/1991 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 5 dicembre 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Cutolo
Sergio, iscritta al n. 69 del registro ordinanze 1991 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale,
dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di
Sergio Cutolo per il reato di calunnia, il Tribunale di Ancona, con
ordinanza del 29 ottobre 1990 emanata nella fase predibattimentale,
dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio per
difetto nelle notificazioni e disponeva l'invio degli atti al giudice
per le indagini preliminari;
che detto giudice per le indagini preliminari, con ordinanza del
30 ottobre 1990, affermava l'insussistenza della dichiarata nullità
del decreto di citazione a giudizio e rinviava gli atti al Tribunale
di Ancona ritenendo che spettasse al giudice del dibattimento
rinnovare le notificazioni del decreto di citazione a giudizio;
che il Tribunale di Ancona, con ordinanza del 27 novembre 1990,
affermava che la dichiarazione di nullità del decreto di citazione a
giudizio contenuta nell'ordinanza del 29 ottobre 1990 aveva provocato
la regressione del procedimento alla fase precedente, e, rientrando
la rinnovazione del decreto di citazione nella competenza funzionale
del giudice per le indagini preliminari, gli restituiva gli atti;
che il giudice per le indagini preliminari, con ordinanza del 5
dicembre 1990 (R.O. n. 69 del 1991), rilevando la sussistenza di una
stasi processuale originata dal contrasto con il giudice del
dibattimento, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, dove
risulta stabilito che, nei casi di conflitto, "qualora il contrasto
sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento,
prevale la decisione di quest'ultimo";
che la norma impugnata, secondo il giudice a quo, contrasterebbe
con l'art. 101, secondo comma, della Costituzione, poiché la sua
applicazione costringerebbe il giudice per le indagini preliminari a
porre in essere un'attività processuale non prevista da alcuna
disposizione di legge, in virtù di un provvedimento, ritenuto
erroneo, di altra autorità giudiziaria, in ordine al quale il
giudice per le indagini preliminari non ha alcuna facoltà di
controdeduzione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che non sussiste il denunciato contrasto della norma
impugnata con il principio di soggezione del giudice alla legge, di
cui all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, poiché la
prevalenza della decisione del giudice del dibattimento, in caso di
contrasto con il giudice per le indagini preliminari, è prevista
proprio da una disposizione avente forza di legge, inserita nel
codice di procedura penale;
che il principio dell'indipendenza dei giudici, come affermato
dalla Corte in riferimento ai vincoli per le decisioni dei giudici
derivanti dalla pluralità dei gradi di giurisdizione (sentt. nn. 142
del 1971 e 50 del 1970), comporta, nel sistema processuale, la
previsione di disposizioni preordinate al coordinamento
dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, mediante
l'individuazione della competenza e la determinazione degli effetti
degli atti processuali, anche in relazione all'attività di altra
autorità giudiziaria, allo scopo di perseguire finalità di
giustizia, e, come nel caso della norma in esame, la sollecita
definizione del processo;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura
penale, in riferimento all'art. 101 della Costituzione, sollevata dal
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con
la ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:241 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte