Ordinanza n. 241/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/05/1993 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 413Codice di procedura civile
- art. 409Codice di procedura civile
- art. 1legge 128/1992
usata come parametro
citata
- art. 409legge 128/1992
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 413, quarto
comma, del codice di procedura civile, nel testo introdotto dall'art.
1 della legge 11 febbraio 1992, n. 128 (Disciplina della competenza
territoriale per le controversie relative ai rapporti di cui al n. 3
dell'art. 409 del codice di procedura civile), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 1° giugno 1992 dal Pretore di Torino nel
procedimento civile vertente tra Portale Roberto e la s.r.l. Master
Pharma, iscritta al n. 677 del registro ordinanze 1992 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie
speciale, dell'anno 1992;
2) ordinanza emessa il 6 ottobre 1992 dal Pretore di Ferrara nel
procedimento civile vertente tra le Distillerie Moccia e Apostolico
Luigi, iscritta al n. 735 del registro ordinanze 1992 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie
speciale, dell'anno 1992;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice
relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il Pretore di Torino, nel procedimento civile
promosso da Portale Roberto contro la Master Pharma s.r.l., avente ad
oggetto il pagamento delle sue spettanze per l'attività di
informatore medico-scientifico svolta a favore della convenuta, con
ordinanza del 1° giugno 1992 (R.O. n. 677 del 1992) ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 413, quarto comma,
del codice di procedura civile, nel testo introdotto dall'art. 1
della legge 11 febbraio 1992, n. 128, nella parte in cui non prevede
l'applicazione della norma anche ai rapporti di lavoro con modalità
di esecuzione assimilabili a quelle di cui all'art. 409, n. 3, del
codice di procedura civile (scissione tra l'attività lavorativa e
struttura aziendale);
che, a parere del remittente, sarebbe violato l'art. 3 della
Costituzione per la disparità di trattamento che si verificherebbe
fra i lavoratori di cui all'art. 409 del codice di procedura civile e
gli altri lavoratori subordinati che operano in una determinata zona
del tutto svincolati dalle filiali o dipendenze, intese come
strutture di riferimento dell'attività lavorativa;
che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello
Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
la quale ha concluso per la manifesta infondatezza, osservando che
per i rapporti di c.d. parasubordinazione si è previsto un foro
esclusivo, mentre il lavoratore subordinato che svolge la sua
attività in aree svincolate da sedi, dipendenze e filiali non perde
mai il contatto con la sede dell'impresa ed è alquanto problematica
la individuazione di un centro principale di affari o interessi che
possa fungere da criterio di collegamento per radicare la competenza
territoriale; mentre il datore di lavoro potrebbe scegliere un foro a
lui gradito;
che il Pretore di Ferrara, nel procedimento promosso dalla
s.r.l. Distillerie Moccia per ottenere la condanna dell'agente di
commercio Apostolico Luigi al pagamento di somme dovute in parte per
star del credere e in parte per spese di trasporto per merce resa da
un cliente, con ordinanza del 6 ottobre 1992 (R.O. n. 735 del 1992),
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dello stesso
art. 413, quarto comma, del codice di procedura civile, nella parte
in cui non prevede fori alternativi;
che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati:
a) l'art. 3 della Costituzione per la discriminazione che esso
creerebbe tra lavoratori parasubordinati e lavoratori subordinati che
hanno a disposizione tre fori alternativi nonché per la evidente
irrazionalità della stessa essendosi trascurato il foro ove ha sede
il mandante o il destinatario della prestazione;
b) l'art. 24 della Costituzione, essendosi reso più gravoso
l'esercizio del diritto di azione dell'imprenditore con notevole
aggravio dei costi della difesa;
che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello
Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
la quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità, essendo
riservate alla discrezionalità del legislatore le scelte dei criteri
di determinazione della competenza territoriale, o di infondatezza,
in quanto sono poste a raffronto situazioni diverse ed essendo la
nuova disciplina più favorevole all'imprenditore.
Considerato che i due giudizi possono essere riuniti e decisi con
un unico provvedimento in quanto prospettano analoga questione;
che la scelta dei criteri di determinazione della competenza per
territorio è riservata alla discrezionalità del legislatore la
quale non è sindacabile nel giudizio di legittimità costituzionale
se non sia del tutto irragionevole;
che nella specie, correttamente e ragionevolmente, per i soli
rapporti di parasubordinazione è stato scelto come foro territoriale
esclusivo quello del domicilio dell'agente nell'equo contemperamento
degli interessi del lavoratore e dell'imprenditore;
che le decisioni additive, come quelle invocate dai giudici
remittenti, sono consentite solo quando la soluzione adeguatrice non
deve essere frutto di una valutazione discrezionale ma consegue
necessariamente ad una estensione logicamente necessitata ed
implicita nella possibilità interpretativa del contesto normativo in
cui è inserita la disposizione impugnata;
che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riunisce i giudizi; dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 413, quarto comma,
del codice di procedura civile, nel testo introdotto dall'art. 1
della legge 11 febbraio 1992, n. 128 (Disciplina della competenza
territoriale per le controversie relative ai rapporti di cui al n. 3
dell'art. 409 del codice di procedura civile), in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dai Pretori di Torino e di
Ferrara con le ordinanze in epigrafe (nn. 677 e 735 del 1992).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1993.
Il Presidente e redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:241 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte