Ordinanza n. 241/1995
Altra decisione · depositata il 13/06/1995 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 25d.P.R. 915/1982
- art. 13d.P.R. 915/1982
- art. 1d.P.R. 915/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge
della Regione Friuli-Venezia Giulia 27 agosto 1992, n. 25 (Norme
transitorie in materia di autorizzazioni alle attività estrattive;
modifiche, integrazioni ed interpretazione autentica della legge
regionale 18 agosto 1986, n. 35 ed ulteriori disposizioni in materia
di attività estrattive; norme concernenti le materie prime
secondarie e derivanti da processi di lavorazione di materiali di
cava e per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a
termine per le esigenze della Direzione regionale dell'ambiente), e
degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione Friuli-Venezia
Giulia 18 dicembre 1992, n. 38 (Disciplina del regime delle materie
prime secondarie (MPS). Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 27 agosto 1992, n. 25, in materia di attività estrattive e
di assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per le
esigenze della Direzione regionale dell'ambiente), promosso con
ordinanza emessa il 2 febbraio 1993 dalla Pretura di Udine, sezione
distaccata di Cividale del Friuli, nel procedimento penale a carico
di Laurino Mario ed altri, iscritta al n. 209 del registro ordinanze
1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19,
prima serie speciale, dell'anno 1993;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che il Pretore di Udine, sezione distaccata di Cividale
del Friuli, nel procedimento penale a carico di Laurino Mario e
altri, imputati del reato di cui all'art. 25, terzo comma, del d.P.R.
10 settembre 1982, n. 915, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 13 della legge regionale del Friuli-Venezia
Giulia 27 agosto 1992, n. 25 e degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge
regionale del Friuli-Venezia Giulia 18 dicembre 1992, n. 38, in
riferimento agli artt. 25 e 116 della Costituzione;
che il giudice a quo osserva che le norme regionali impugnate,
in assenza della necessaria normativa statale di indirizzo e
coordinamento, e perciò in violazione dell'art. 116 della
Costituzione, qualificano determinati residui come materie prime
secondarie e perciò li escludono dall'ambito di applicazione della
normativa statale sullo smaltimento dei rifiuti;
che, ad avviso del giudice remittente, le norme regionali
impugnate sarebbero altresì in contrasto con l'art. 25 della
Costituzione, perché intervengono nella materia penale,
esclusivamente riservata allo Stato;
che, in punto di rilevanza, il giudice osserva che le norme
regionali denunciate dovrebbero trovare applicazione nel giudizio
dinanzi a lui pendente, nel quale gli imputati sono chiamati a
rispondere della realizzazione di discariche abusive di materiale
inerte, costituito da residui della lavorazione di pietra piasentina,
che rientra nelle materie prime secondarie derivanti da processi di
escavazione di materiali di cava, disciplinate appunto dalle norme
impugnate;
Considerato che, successivamente alla emissione della ordinanza di
rimessione, è intervenuto il decreto-legge 9 novembre 1993, n. 443
(Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli
di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo
di combustione), reiterato con i decreti-legge 7 gennaio 1994, n. 12,
10 marzo 1994, n. 169, 6 maggio 1994, n. 279, 8 luglio 1994, n. 438,
7 settembre 1994, n. 530, 7 novembre 1994, n. 619, 7 gennaio 1995, n.
3, 9 marzo 1995, n. 66 e 10 maggio 1995, n. 162, il cui art. 12,
comma 4, afferma la non punibilità di chi ha commesso, fino al 7
gennaio 1995, un fatto previsto come reato dal d.P.R. n. 915 del
1982, nell'esercizio di attività di raccolta e di trasporto,
stoccaggio, riutilizzo di residui, in conformità alle previsioni del
decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990 ovvero di leggi
regionali;
che pertanto gli atti vanno restituiti al giudice a quo, al
quale spetta valutare l'incidenza dello ius superveniens sul giudizio
dinanzi a lui pendente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Udine, sezione
distaccata di Cividale del Friuli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995.
Il Presidente e redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:241 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte