Ordinanza n. 241/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/07/1998 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 161, comma 4,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18
aprile 1997 dal pretore di Prato, iscritta al n. 691 del registro
ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1998 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale il pretore di
Prato, con ordinanza in data 18 aprile 1997, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 161, comma 4, del codice di
procedura penale, nella parte in cui impone di eseguire le
notificazioni mediante consegna al difensore qualora non sia
possibile eseguirle presso il domicilio dichiarato o eletto
dall'imputato, senza prescrivere alcuna preventiva ricerca volta ad
accertare l'attuale domicilio dell'imputato stesso o a verificare se
egli si trovi in stato di detenzione;
che il remittente premette che nel giudizio a quo la
notificazione all'imputato del decreto di citazione è avvenuta
mediante consegna al difensore d'ufficio a norma dell'art. 161, comma
4, cod. proc. pen. per "inidoneità del domicilio in precedenza
eletto";
che, a suo avviso, la notificazione eseguita con tali modalità
non garantirebbe in alcun modo che l'imputato abbia avuto effettiva
conoscenza del dibattimento da celebrare nei suoi confronti, sicché
la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con l'art. 6,
terzo comma, lettera c) della convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e con l'art. 14,
terzo comma, lettera d) del patto internazionale relativo ai diritti
civili e politici, rispettivamente ratificati e resi esecutivi in
Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione
della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del
protocollo addizionale alla convenzione stessa, firmato a Parigi il
20 marzo 1952), e con la legge 25 ottobre 1977, n. 881 (Ratifica ed
esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici,
sociali e culturali, nonché del patto internazionale relativo ai
diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati e
aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre
1966), che sancirebbero il diritto dell'imputato a presenziare al
dibattimento;
che lo stesso remittente ricorda che, secondo la Corte europea
dei diritti dell'uomo, si ha violazione dei principi del "giusto
processo" quando si faccia discendere la perdita del suddetto diritto
dal comportamento, pur censurabile, dell'imputato che non abbia
provveduto a comunicare la variazione del proprio domicilio
all'autorità giudiziaria procedente, in quanto tale conseguenza è
"manifestamente sproporzionata" rispetto a detta omissione, "tenuto
conto della posizione preminente che il diritto ad un processo equo
occupa in una società democratica" (sentenza 28 agosto 1991, F.C.B.
contro Italia);
che, ad avviso del pretore, la disposizione censurata,
contrastando le citate norme internazionali pattizie, violerebbe, in
considerazione del richiamo espresso contenuto nel preambolo
dell'art. 2 della legge di delegazione del 16 febbraio 1987, n. 81
("Il codice di procedura penale deve attuare i principi della
Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali
ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al
processo penale"), gli artt. 76 e 77 della Costituzione, per non
avere il legislatore delegato rispettato i criteri direttivi della
delega;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Considerato che nell'ordinanza di rimessione il pretore di Prato si
limita a rilevare che la notificazione all'imputato del decreto di
citazione è avvenuta mediante consegna di copia al difensore, a
norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., "per inidoneità del
domicilio in precedenza eletto";
che né dall'ordinanza né dagli atti di causa risultano le
ragioni di tale assunta "inidoneità", non essendo chiarito se la
persona sottoposta alle indagini, nel dichiarare o eleggere il
domicilio su invito della polizia giudiziaria, sia stata avvertita
dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio e avvisata
che, in mancanza di tale comunicazione, le notificazioni sarebbero
state eseguite mediante consegna al difensore (art. 161, comma 1,
cod. proc. pen.);
che una specifica motivazione sul punto era necessaria
riguardando la esatta individuazione della norma da applicare nel
giudizio principale e quindi la rilevanza della questione;
che, infatti, se al momento della dichiarazione o della elezione
di domicilio non fosse stato dato l'avvertimento di cui all'art.
161, comma 1, cod. proc. pen. (come gli atti indurrebbero a
ritenere), sarebbero applicabili, non già il censurato art. 161,
comma 4, ma l'art. 171, lettera e) cod. proc. pen., che prevede, per
questa violazione, la nullità della notificazione eseguita mediante
consegna al difensore, l'art. 157 cod. proc. pen., norma generale per
la prima notificazione all'imputato non detenuto e, in caso di
impossibilità, l'art. 159 cod. proc. pen;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 161, comma 4, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della
Costituzione, dal pretore di Prato con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Milana
Depositata in cancelleria il 3 luglio 1998.
Il cancelliere: Milana
ECLI:IT:COST:1998:241 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte