Ordinanza n. 241/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/06/2000 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 31legge 1034/1971
usata come parametro
citata
- art. 367Codice di procedura civile
- art. 3legge 1034/1971
- art. 125legge 1034/1971
- art. 32legge 1034/1971
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge
6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi
regionali), promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1998 dal
Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di
Catania, sul ricorso proposto dall'"Euro Tour Viaggi" contro il
Ministero dei trasporti e della navigazione, iscritta al n. 843 del
registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1998;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Ritenuto che il Presidente del Tribunale amministrativo regionale
della Sicilia, sezione staccata di Catania, sezione terza, con
ordinanza del 30 settembre 1998 (R.O. n. 843 del 1998), all'esito di
un'udienza (presidenziale) di comparizione delle parti, fissata a
seguito della proposizione di un regolamento di competenza da parte
dell'amministrazione resistente, ha sollevato le seguenti questioni
di legittimità costituzionale: a) in via principale, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), ad
eccezione dell'ultimo periodo del primo comma, secondo cui
"l'incompetenza per territorio non è rilevabile d'ufficio", in
quanto, configurando il regolamento di competenza quale rimedio
preventivo devoluto alla cognizione incidentale del Consiglio di
Stato e sottraendo al giudizio del giudice di primo grado la
corrispondente eccezione processuale di parte, si porrebbe in
contrasto con gli articoli 3, primo comma, 125, secondo comma, e 24
della Costituzione; b) in via subordinata, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 31, quinto comma, della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, in quanto, non riconoscendo al giudice di
primo grado il potere di impedire la sospensione del processo quando
il regolamento di competenza risulti manifestamente inammissibile o
manifestamente infondato (così come previsto in materia di
regolamento preventivo di giurisdizione nel processo civile
dall'art. 367 cod. proc. civ.), si porrebbe in contrasto con gli
articoli 3, primo comma, 125, secondo comma, e 24 della Costituzione;
che l'ordinanza anzidetta è stata pronunciata nell'ambito di
un giudizio in cui la fase cautelare si era già esaurita, essendo
stata accolta la domanda di sospensione con provvedimento non
appellato dalla resistente amministrazione, che, prima della
fissazione dell'udienza di merito, ha proposto rituale regolamento di
competenza;
che il ricorrente non ha aderito all'eccezione di
incompetenza ed ha chiesto al Presidente del Tribunale di pronunciare
un provvedimento che esplicitamente impedisse la sospensione del
giudizio, poiché l'istanza era palesemente inammissibile ed
infondata, assumendo l'applicabilità nel processo amministrativo di
una regola conforme a quella posta dall'art. 367 cod.proc.civ.; in
subordine, ha chiesto che fosse sollevata la questione di
legittimità costituzionale;
che il Presidente del Tribunale amministrativo regionale,
all'esito di un'udienza fissata davanti a sé, ha sollevato le
predette questioni di costituzionalità, disponendo l'immediata
sospensione del processo;
che il giudice a quo ha ritenuto, anzitutto, che la tesi
dell'immediata applicazione dell'art. 367 cod. proc. civ. al processo
amministrativo, sostenuta dal ricorrente (resistente rispetto al
regolamento di competenza), non potesse essere accolta, ed ha,
quindi, rigettato l'eccezione di inammissibilità ed infondatezza del
regolamento, per prendere in esame i profili che riguardano la
costituzionalità dell'art. 31 della legge n. 1034 del 1971;
che, in particolare, il Presidente del Tribunale
amministrativo regionale ha ravvisato ragioni sufficienti per
sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 31 in tutte le sue disposizioni, ad eccezione di quella che
si desume dall'ultimo periodo del primo comma, secondo cui
l'incompetenza per territorio non è rilevabile d'ufficio. In via
subordinata, ed in aderenza alle richieste della parte privata
ricorrente, il Presidente ha, altresì, sollevato la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 31, quinto comma, nella parte
in cui non prevede il potere del giudice di impedire la sospensione
del processo qualora il regolamento di competenza sia manifestamente
inammissibile o infondato;
che le dedotte questioni, secondo il giudice a quo sarebbero
entrambe rilevanti, poiché, in caso di rispettivo accoglimento,
sarebbe concesso al tribunale di decidere con sentenza sulla
questione di competenza ovvero al tribunale (o al presidente) di
decidere con apposita ordinanza che il processo non rimanga sospeso,
in coerenza con quanto dispone l'art. 367 cod. proc. civ.; la
rilevanza nel giudizio sarebbe, per altro verso, confermata dalla
circostanza che le questioni riguarderebbero norme processuali
direttamente applicabili in una determinata fase del processo;
che ciò spiegherebbe - sempre secondo l'ordinanza di
rimessione - anche la competenza del Presidente del Tribunale
amministrativo regionale a promuovere il giudizio di legittimità
costituzionale: la costituzionalità delle norme processuali che
regolano una determinata fase del giudizio dovrebbe necessariamente
essere esaminata e sollevata dal giudice che viene adìto prima che
tali norme vengano applicate dal medesimo organo giurisdizionale,
senza che si possa ammettere un differimento ad una fase in cui esse
abbiano ormai avuto piena e definitiva applicazione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o di
infondatezza della questione, illustrando ampiamente le proprie tesi
difensive.
Considerato che giova premettere, al fine di inquadrare nel
sistema la norma denunciata, che nel processo amministrativo la
competenza per territorio è derogabile in base ad "accordo" delle
parti, mentre è escluso che il giudice adìto possa rilevare di
ufficio l'incompetenza territoriale e decidere sulla competenza
stessa, essendo rimessa la relativa questione alla eccezione della
parte resistente o interveniente, sottoposta a ristretti termini di
decadenza per esigenze di speditezza processuale e di definizione in
limine delle questioni di competenza per territorio, sottratte al
regime delle impugnazioni in appello (articoli 31 e 32 della legge 6
dicembre 1971, n. 1034);
che la decisione sulle eccepite questioni di ripartizione
della competenza territoriale tra tribunale amministrativo regionale
sedente nel capoluogo e sezioni staccate è attribuita al presidente
del tribunale amministrativo regionale sentite le parti che ne
facciano richiesta (art. 32 della legge n. 1034 del 1971, ipotesi al
di fuori della presente fattispecie); che, invece, il regolamento
della competenza territoriale tra i tribunali amministrativi
regionali è attribuito, in caso di disaccordo tra le parti, al
Consiglio di Stato (la cui decisione è destinata ad avere effetti
vincolanti per gli stessi Tar), essendo la stessa legge a disporre
una sospensione dei processi e un obbligo di trasmissione di ufficio
degli atti a cura della segreteria del Tar al Consiglio di Stato,
senza l'esigenza di provvedimento decisorio del giudice (art. 31,
quinto comma, della legge n. 1034 del 1971); mentre "se tutte le
parti siano d'accordo sulla rimessione del ricorso ad altro Tribunale
amministrativo regionale, il Presidente cura" (nell'esercizio di
poteri organizzatori e di sovraintendenza degli uffici amministrativi
di segreteria), "su loro istanza, la trasmissione d'ufficio degli
atti del ricorso a tale tribunale regionale" (art. 31, quarto comma);
che le questioni di legittimità costituzionale sono
manifestamente inammissibili in quanto sollevate in una fase - per di
più presidenziale - non prevista espressamente dalla legge in caso
di disaccordo tra le parti, e priva - secondo l'ordinamento del
processo amministrativo - di qualsiasi potere decisorio in ordine
alla competenza dell'adito Tar, laddove in ogni caso, anche a seguito
di eliminazione della norma denunciata, ogni determinazione sulla
competenza sarebbe riservata successivamente ad organo collegiale in
sede di decisione preliminare alla definizione del giudizio nella
fase di merito;
che, anche sotto il profilo della sospensione del processo e
dell'esame delle questioni pregiudiziali ed eccezioni proposte dalle
parti, deve escludersi uno spazio decisorio del giudice nella fase in
cui è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale
della norma, della cui applicazione doveva essere ritualmente
investito il Consiglio di Stato in sede di regolamento di competenza
(una volta che questo sia stato proposto e che manchi l'accordo tra
le parti e quindi si sia prodotta ex lege la sospensione del
processo) o il tribunale amministrativo regionale adito,
eventualmente dopo la decisione sulla competenza da parte del
Consiglio di Stato, ove si ritenesse la possibilità di contestare,
in sede di esame delle questioni preliminari al merito, la
vincolatività e l'intero sistema di determinazione della competenza
territoriale;
che la rilevanza delle questioni di legittimità
costituzionale proposte in via incidentale presuppone che il giudice
che le solleva debba in quel momento processuale fare applicazione
della norma denunciata, nell'esercizio di funzioni giurisdizionali
(istruttorie o decisionali che siano) di cui sia investito, con
poteri di risolvere quell'aspetto anche solo procedimentale o
preliminare, necessario per la prosecuzione e definizione del
giudizio; ipotesi che non si realizza nel caso in esame.
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali),
sollevate, in riferimento agli articoli 3, 125, e 24 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia,
sezione staccata di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:241 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte