Ordinanza n. 241/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/07/2001 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 269Codice di procedura civile
- art. 26legge 87/1953
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 269, secondo
comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa
il 27 luglio 2000 dal giudice istruttore presso il tribunale di Gela
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Licalsi Liliana e la
S.A.I. S.p.a. ed altri, iscritta al n. 710 del registro ordinanze
2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48,
1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 2001 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che il giudice istruttore presso il tribunale di Gela,
con ordinanza emessa il 27 luglio 2000, ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 269, secondo comma, del codice di procedura
civile, nella parte in cui non prevede la fissazione di un termine
perentorio entro il quale il convenuto deve notificare la citazione
al terzo chiamato in causa;
che il rimettente premette in fatto che il giudizio, avente
ad oggetto il risarcimento dei danni da incidente stradale cagionato
da veicolo non identificato, è stato instaurato nei confronti della
società assicuratrice designata dal fondo di garanzia per le vittime
della strada, la quale, sostenendo che i danni erano stati aggravati
dalla non corretta esecuzione dell'intervento chirurgico subito
dall'attrice, ha chiesto di chiamare in causa l'ente gestore della
clinica; che il predetto ente, costituitosi in giudizio, ha chiesto
di chiamare in causa il chirurgo responsabile dell'intervento; che il
chirurgo, a sua volta, ha chiesto il differimento della prima udienza
per chiamare in garanzia la propria compagnia assicuratrice ed ha poi
reiterato tale istanza, non avendo provveduto a citare il terzo per
l'udienza a tal fine differita;
che il rimettente, dovendo decidere circa la concessione di
un nuovo termine per la chiamata in causa del terzo, dubita della
legittimità costituzionale dell'art. 269, secondo comma, cod. proc.
civ., anzitutto per la ingiustificata disparità di trattamento tra
attore e convenuto, in quanto soltanto il primo è tenuto al rispetto
del termine perentorio fissato dal giudice per la citazione del
terzo, mentre il secondo può reiterare la richiesta di differimento
dell'udienza, qualora non abbia provveduto alla citazione;
che, ad avviso del giudice a quo, la norma in esame
contrasterebbe anche con gli artt. 24 e 111 della Costituzione, in
quanto consente al convenuto di reiterare la richiesta di fissazione
della nuova udienza per la chiamata del terzo, rendendo così il
convenuto stesso arbitro dei tempi e della dinamica del processo, in
violazione sia del principio di ragionevole durata del giudizio che
del diritto di difesa dell'attore;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per la infondatezza della questione.
Considerato che dalle premesse in fatto contenute nell'ordinanza
di rimessione risulta chiaramente come la parte che deve notificare
la citazione al terzo e che a tal fine ha chiesto la concessione di
un nuovo termine non sia l'originario convenuto, bensì uno dei terzi
chiamati in causa;
che la norma disciplinante la fattispecie concreta deve
individuarsi nell'art. 271 del codice di procedura civile, il quale
espressamente statuisce le modalità della chiamata in causa ad opera
del terzo, con rinvio al terzo comma dell'art. 269 del medesimo
codice;
che la questione di legittimità costituzionale del secondo
comma dell'art. 269 cod. proc. civ.risulta quindi inammissibile per
difetto di rilevanza, non essendo la disposizione impugnata
applicabile nelgiudizio a quo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 269, secondo comma, del codice
di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111
della Costituzione, dal giudice istruttore presso il tribunale di
Gela con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:241 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte