Ordinanza n. 242/1983
Altra decisione · depositata il 25/07/1983 · relatore Michele Rossano
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 1legge 100/1982
- art. 3legge 100/1982
- art. 16legge 155/1981
- art. 18legge 155/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del disegno
di legge n. 142, approvato il 18 dicembre 1981 dall'Assemblea regionale
siciliana (Norme riguardanti gli enti economici regionali e norme in
favore dei lavoratori sospesi dal lavoro e già fruenti del trattamento
economico della Cassa integrazione guadagni) promosso con ricorso del
Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 28
dicembre 1981, depositato in cancelleria il 5 gennaio 1982 ed iscritto
al n. 3 del registro ricorsi 1982 e del quale è stata data notizia
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19 del 1982 e nella
Gazzetta Ufficiale della Reg. Sicilia n. 5 del 1982.
Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;
udito nell'udienza pubblica del 12 aprile 1983 il Giudice relatore
Michele Rossano;
uditi l'Avvocato dello Stato Mario Imponente per il Presidente del
Consiglio dei ministri, e l'avv. Salvatore Villari per la Regione.
Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione Sicilia,
con ricorso notificato il 28 dicembre 1981, ha impugnato - per
contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione e 17, lett. f), dello
Statuto speciale della Regione Sicilia - l'art. 1 del disegno di legge
n. 142, "Norme riguardanti gli enti economici regionali e norme in
favore dei lavoratori sospesi dal lavoro e già fruenti del trattamento
economico della Cassa integrazione guadagni", approvato dall'Assemblea
regionale siciliana nella seduta 18 dicembre 1981.
Rilevato che il suddetto disegno di legge è divenuto legge
regionale 29 dicembre 1981, n. 175, priva dell'impugnato art. 1, che è
stato, poi, soppresso dall'art. 3 legge 5 agosto 1982, n. 100
"Interventi finanziari in favore degli enti economici regionali per il
pagamento delle indennità di fine rapporto ai dipendenti che
usufruiscono delle disposizioni di cui agli artt. 16 e 18 della legge
23 aprile 1981, n. 155".
Rilevato che, conseguentemente, il Commissario dello Stato, con
atto 27 dicembre 1982, ha rinunciato al ricorso e tale rinuncia è
stata contestualmente accettata dal Presidente della Regione Sicilia.
Ritenuto, pertanto, che deve essere pronunciata l'estinzione del
processo a norma dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi
davanti a questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'estinzione del processo per rinuncia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1 983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:242 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte