Ordinanza n. 242/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/07/1984 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5d.lgs. 1172/1948
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi
primo e secondo del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172,
ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465
(Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n.
1172, concernente l'istituzione di ruoli del personale assistente,
tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico
dei bilanci universitari), promosso con ordinanza emessa il 29 ottobre
1976 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Torre Eugenio
contro Ministero della Pubblica Istruzione ed altro, iscritta al n. 231
del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 169 dell'anno 1977.
Visto l'atto di costituzione del Ministero della Pubblica
Istruzione nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo e
secondo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172,
ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, nella
parte in cui, omettendo di stabilire criteri per la sostituzione nella
Commissione esaminatrice del concorso ad assistente ordinario del
professore incaricato della materia alla cui cattedra si riferisce il
concorso, impone di escludere dal concorso stesso il candidato che con
detto professore si trovi in rapporto di parentela o affinità entro il
quarto grado, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.
Considerato che la determinazione dei criteri richiesta dal giudice
a quo importa scelte che non spettano alla Corte costituzionale ed in
particolare una serie di previsioni anche organizzative riservate alla
discrezionalità del legislatore:
che dunque la questione è manifestamente inammissibile (v.
sentenze nn. 205, 214 e 314/1983).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5, primo e secondo comma, del
decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con
modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, sollevata
dall'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROFHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:242 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte