Ordinanza n. 242/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/06/1987 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 21legge 689/1981
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 8legge 38/1982
- art. 32legge 990/1969
citata
- art. 58legge 689/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale), promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1986 dal
Pretore di Fiorenzuola d'Arda nel procedimento civile vertente tra
D'Anna Alfonso ed il Prefetto di Piacenza, iscritta al n. 21 del
registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1987 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Fiorenzuola d'Arda, con ordinanza del
14 novembre 1986, ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, l'illegittimità dell'art. 21, terzo comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui, per il caso di
accertata violazione dell'art. 58, ottavo comma (divenuto nono in
seguito all'aggiunta di un altro comma da parte dell'art. 8 della
legge 10 febbraio 1982, n. 38), del testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con il d.P.R. 15 giugno 1959, n.
393, prevede la confisca obbligatoria del veicolo privo di carta di
circolazione, anche quando il veicolo stesso risulti provvisto dei
requisiti idonei al rilascio di detto documento, deducendo:
a) irragionevole identità di trattamento fra veicoli
suscettibili di regolarizzazione perché in possesso dei requisiti
necessari per conseguire la carta di circolazione e veicoli non
suscettibili di regolarizzazione;
b) irragionevole disparità di trattamento rispetto alla
previsione dell'art. 21, primo comma, della legge 24 novembre 1981,
n. 689, che, in caso di accertata violazione dell'art. 32, primo
comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, consente di evitare la
confisca se entro il termine fissato dall'ordinanza-ingiunzione viene
pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di
assicurazione per almeno sei mesi;
Considerato che su entrambe le questioni la Corte si è già
pronunciata con la sentenza n. 14 del 1986 (v. anche le ordinanze n.
148 del 1986 e n. 290 del 1986), dichiarandole inammissibili, in
quanto "la soluzione perseguita si presenta prospettata in termini
tali da richiedere l'apprestamento di una nuova disciplina della
confisca del veicolo che, per risultare concretamente operante, non
potrebbe prescindere dall'esercizio di una pluralità di scelte
discrezionali, come tali demandate al solo legislatore";
Visti gli atti 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689, sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal Pretore di Fiorenzuola d'Arda con l'ordinanza in
epigrafe;
2) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689, in relazione alla disciplina dettata dal primo
comma dello stesso articolo, sollevata, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, dal Pretore di Fiorenzuola d'Arda con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:242 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte