Corte costituzionale

Ordinanza n. 242/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/03/1988 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

usata come parametro

  • art. 16d.P.R. 197/1980
  • art. 3d.P.R. 197/1980
  • art. 1d.P.R. 197/1980
  • art. 3legge 12/1979
  • art. 2legge 12/1979

citata

  • art. 3legge 259/1982

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi promossi con ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano

(n. 2 ricorsi), notificati, rispettivamente, il 17 febbraio 1984 e il

19 marzo 1985, depositati in cancelleria l'8 marzo 1984 e il 22 marzo

1985, iscritti al n. 2 del Registro 1984 e al n. 13 del Registro

1985, per conflitti di attribuzione sorti a seguito dei decreti del

Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con i

Ministri di Grazia e Giustizia e della Pubblica Istruzione, aventi ad

oggetto l'indizione di sessioni di esami di Stato per l'abilitazione

all'esercizio della professione di consulente del lavoro;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella Camera di Consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che con due separati ricorsi, di contenuto identico, la

Provincia Autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione

nei confronti dello Stato, concernente, rispettivamente, il D.M. 25

novembre 1983 (confl. n. 2/1984) e il D.M. 19 novembre 1984 (confl.

n. 13/1985) con i quali il Ministro del Lavoro e Previdenza sociale

ha indetto (rispettivamente, per il 1984 e il 1985) due sessioni

dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della

professione di consulente del lavoro, in riferimento all'art. 16, 3°

e 4° comma St. T.A.A. ed all'art. 3, 1° comma d.P.R. 26 gennaio

1980, n. 197, con riguardo all'art. 3, 2° comma l. 11 gennaio 1979,

n. 12 ed all'art. un. l. 13 maggio 1982, n. 259;

che la ricorrente lamenta che i due decreti ledano le

attribuzioni delegate a sé medesima dall'art. un. l. n. 259 del

1982, in riferimento all'art. 3, 2° comma d.P.R. n. 197 del 1980

(norme di attuazione dello Statuto), quest'ultimo fondato, a sua

volta, sulla previsione che lo Stato possa delegare con legge alla

provincia funzioni proprie della sua amministrazione, di cui all'art.

16 St. T.A.A.;

che, il Presidente del Consiglio dei Ministri, costituito in

giudizio a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, obbietta che, poiché

nella specie la fonte della delega non sarebbe contenuta né nello

Statuto speciale né in norme attuative di questo, ma nella sola

legge ordinaria n. 259 del 1982, i ricorsi - a tenore della sentenza

n. 97 del 1977 di questa Corte, relativa ad ipotesi analoga -

dovrebbero dichiararsi inammissibili, o comunque, nel merito,

infondati, non avendo ancora la Provincia provveduto ad adottare una

propria disciplina della materia;

Considerato che, data l'identità dei ricorsi, i relativi giudizi

possono essere riuniti e decisi congiuntamente;

che la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato

che, perché si verta in tema di conflitto di attribuzioni, occorre

che "la competenza che si pretende invasa o menomata sia determinata

da norma fondamentalmente costituzionale", precisando che

disposizioni di leggi ordinarie possono concorrere a configurare il

parametro ove siano "integrative od esecutive di norme costituzionali

di competenza, le quali ultime soltanto costituiscono la fonte del

potere che si invoca";

che nella presente fattispecie l'attribuzione contestata deriva

esclusivamente dall'art. un. della legge n. 259 del 1982, giacché

solo quest'ultima disposizione vale a ricomprendere le funzioni

concernenti l'abilitazione all'esercizio della professione di

consulente del lavoro nell'ambito della delega disposta genericamente

dall'art. 3, 1° comma d.P.R. n. 197 del 1980 in tema di vigilanza e

tutela del lavoro: di conseguenza, fonte della delega è una semplice

legge ordinaria, che non può ritenersi integrativa od attuativa di

norme costituzionali poiché è evidente che la previsione, di cui

all'art. 16 St., della possibilità che lo Stato deleghi proprie

funzioni amministrative alla Provincia non rende per questo solo

integrativa della Costituzione la norma che in concreto tale delega

disponga (v. sent. 97 del 1977);

che, pertanto, i ricorsi debbono ritenersi manifestamente

inammissibili;

Visto l'art. 27 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibili i ricorsi proposti dalla

Provincia Autonoma di Bolzano, avverso, rispettivamente il decreto 25

novembre 1983 (confl. n. 2/1984) e il decreto 19 novembre 1984

(confl. n. 13/1985), entrambi del Ministro del Lavoro e della

Previdenza sociale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:242 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte