Ordinanza n. 242/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/03/1988 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 16d.P.R. 197/1980
- art. 3d.P.R. 197/1980
- art. 1d.P.R. 197/1980
- art. 3legge 12/1979
- art. 2legge 12/1979
citata
- art. 3legge 259/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi promossi con ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano
(n. 2 ricorsi), notificati, rispettivamente, il 17 febbraio 1984 e il
19 marzo 1985, depositati in cancelleria l'8 marzo 1984 e il 22 marzo
1985, iscritti al n. 2 del Registro 1984 e al n. 13 del Registro
1985, per conflitti di attribuzione sorti a seguito dei decreti del
Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con i
Ministri di Grazia e Giustizia e della Pubblica Istruzione, aventi ad
oggetto l'indizione di sessioni di esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della professione di consulente del lavoro;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella Camera di Consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che con due separati ricorsi, di contenuto identico, la
Provincia Autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione
nei confronti dello Stato, concernente, rispettivamente, il D.M. 25
novembre 1983 (confl. n. 2/1984) e il D.M. 19 novembre 1984 (confl.
n. 13/1985) con i quali il Ministro del Lavoro e Previdenza sociale
ha indetto (rispettivamente, per il 1984 e il 1985) due sessioni
dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione di consulente del lavoro, in riferimento all'art. 16, 3°
e 4° comma St. T.A.A. ed all'art. 3, 1° comma d.P.R. 26 gennaio
1980, n. 197, con riguardo all'art. 3, 2° comma l. 11 gennaio 1979,
n. 12 ed all'art. un. l. 13 maggio 1982, n. 259;
che la ricorrente lamenta che i due decreti ledano le
attribuzioni delegate a sé medesima dall'art. un. l. n. 259 del
1982, in riferimento all'art. 3, 2° comma d.P.R. n. 197 del 1980
(norme di attuazione dello Statuto), quest'ultimo fondato, a sua
volta, sulla previsione che lo Stato possa delegare con legge alla
provincia funzioni proprie della sua amministrazione, di cui all'art.
16 St. T.A.A.;
che, il Presidente del Consiglio dei Ministri, costituito in
giudizio a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, obbietta che, poiché
nella specie la fonte della delega non sarebbe contenuta né nello
Statuto speciale né in norme attuative di questo, ma nella sola
legge ordinaria n. 259 del 1982, i ricorsi - a tenore della sentenza
n. 97 del 1977 di questa Corte, relativa ad ipotesi analoga -
dovrebbero dichiararsi inammissibili, o comunque, nel merito,
infondati, non avendo ancora la Provincia provveduto ad adottare una
propria disciplina della materia;
Considerato che, data l'identità dei ricorsi, i relativi giudizi
possono essere riuniti e decisi congiuntamente;
che la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato
che, perché si verta in tema di conflitto di attribuzioni, occorre
che "la competenza che si pretende invasa o menomata sia determinata
da norma fondamentalmente costituzionale", precisando che
disposizioni di leggi ordinarie possono concorrere a configurare il
parametro ove siano "integrative od esecutive di norme costituzionali
di competenza, le quali ultime soltanto costituiscono la fonte del
potere che si invoca";
che nella presente fattispecie l'attribuzione contestata deriva
esclusivamente dall'art. un. della legge n. 259 del 1982, giacché
solo quest'ultima disposizione vale a ricomprendere le funzioni
concernenti l'abilitazione all'esercizio della professione di
consulente del lavoro nell'ambito della delega disposta genericamente
dall'art. 3, 1° comma d.P.R. n. 197 del 1980 in tema di vigilanza e
tutela del lavoro: di conseguenza, fonte della delega è una semplice
legge ordinaria, che non può ritenersi integrativa od attuativa di
norme costituzionali poiché è evidente che la previsione, di cui
all'art. 16 St., della possibilità che lo Stato deleghi proprie
funzioni amministrative alla Provincia non rende per questo solo
integrativa della Costituzione la norma che in concreto tale delega
disponga (v. sent. 97 del 1977);
che, pertanto, i ricorsi debbono ritenersi manifestamente
inammissibili;
Visto l'art. 27 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibili i ricorsi proposti dalla
Provincia Autonoma di Bolzano, avverso, rispettivamente il decreto 25
novembre 1983 (confl. n. 2/1984) e il decreto 19 novembre 1984
(confl. n. 13/1985), entrambi del Ministro del Lavoro e della
Previdenza sociale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:242 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte