Ordinanza n. 242/1993
Altra decisione · depositata il 13/05/1993 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 100Costituzione
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione fra
poteri dello Stato sollevato dalla Corte dei conti nei confronti del
Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del tesoro, del
Ministro del bilancio e della programmazione economica, del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle
partecipazioni statali, con ricorso depositato in Cancelleria il 15
febbraio 1993, sorto a seguito: a) della sottrazione dell'ENEL,
dell'ENI, dell'IRI e dell'INA al controllo della Corte dei conti
previsto dall'art. 100, secondo comma, della Costituzione, effettuata
sia mediante l'esclusione dei magistrati della Corte dei conti dalle
sedute dei relativi organi di amministrazione e revisione, sia
mediante l'omesso invio dei documenti concernenti la gestione di tali
enti; b) del mancato riconoscimento, da parte del Governo, del
preesistente obbligo di sottoporre a controllo della Corte dei conti
gli enti trasformati in società per azioni e, comunque, alla mancata
ottemperanza, da parte di esso, dell'obbligo di adottare i
provvedimenti necessari al ripristino di tale controllo, come
dichiarato dalla Corte dei conti, sezione del controllo, con
determinazione n. 29/92 del 22 settembre-3 ottobre 1992, ed iscritto
al n. 44 del registro ammissibilità conflitti;
Udito nella Camera di Consiglio del 21 aprile 1993 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che, con ricorso depositato il 15 febbraio 1993, la Corte
dei conti, in persona del suo Presidente pro-tempore - a seguito
della determinazione n. 45/92 del 15 dicembre 1992, adottata della
Sezione del controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo
Stato contribuisce in via ordinaria - ha sollevato conflitto di
attribuzione nei confronti del Governo della Repubblica nonché del
Ministro del tesoro, del Ministro del bilancio e della programmazione
economica, del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del Ministro delle partecipazioni statali in
relazione "alla sottrazione dell'ENEL, dell'ENI, dell'IRI e dell'INA
al controllo della Corte dei conti previsto dall'art. 100, secondo
comma, della Costituzione, effettuata sia mediante l'esclusione dei
magistrati della Corte dei conti dalle sedute dei relativi organi di
amministrazione e revisione, sia mediante l'omesso invio dei
documenti concernenti la gestione di tali enti", nonché in relazione
"al mancato riconoscimento, da parte del Governo, del preesistente
obbligo di sottoporre a controllo della Corte dei conti gli enti
trasformati in società per azioni e, comunque, alla mancata
ottemperanza, da parte di esso, dell'obbligo di adottare i
provvedimenti necessari al ripristino di tale controllo";
che con il ricorso in questione si chiede a questa Corte di
voler: "1) dichiarare che spetta alla Corte dei conti - nella
composizione della Sezione di controllo sugli enti a cui lo Stato
contribuisce in via ordinaria - l'esercizio del controllo, previsto
dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, sugli enti pubblici economici
trasformati in società per azioni con partecipazione totalitaria o
comunque prevalente dello Stato; 2) dichiarare il conseguente obbligo
del Governo di adottare i necessari provvedimenti, con riferimento
agli enti indicati in premessa, per il mantenimento od il ripristino
del controllo della Corte dei conti; 3) disporre l'annullamento degli
atti governativi eventualmente contrari".
Considerato che, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte è chiamata a
delibare, senza contraddittorio, se sussista la materia di un
conflitto la cui soluzione spetti alla sua competenza, in relazione
all'esistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi indicati nel
primo comma dello stesso articolo;
che, con riferimento ai presupposti soggettivi, va riconosciuta
alla Corte dei conti, nell'esercizio della sua funzione di controllo
sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in
via ordinaria, la legittimazione a sollevare il conflitto di cui
all'art. 134 della Costituzione, dal momento che tale funzione, se
pur ausiliare, risulta caratterizzata dalla posizione di piena
autonomia dell'organo chiamato a esercitarla (v. sent. n. 406 del
1989);
che il conflitto può essere proposto nei confronti del Governo
e non dei singoli Ministri, in quanto attinente ad atti e
comportamenti connessi all'interpretazione del decreto-legge 11
luglio 1992, n. 333 (convertito, con modificazioni, nella legge 8
agosto 1992, n. 359) e imputabili alla responsabilità collegiale del
Governo, rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri;
che, con riferimento ai presupposti oggettivi, la lesione
lamentata con il ricorso attiene ad una sfera di attribuzione
costituzionalmente garantita, in quanto si riferisce ai poteri
conferiti alla Corte dei conti dall'art. 100, secondo comma, della
Costituzione, così come attuato dalla legge 21 marzo 1958, n. 259,
in tema di "Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla
gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via
ordinaria";
che, conseguentemente, il ricorso, in questa fase, va dichiarato
ammissibile, salva e impregiudicata la facoltà delle parti di
proporre, nell'ulteriore corso del giudizio, anche su questo punto,
istanze ed eccezioni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni di
cui in epigrafe, proposto dalla Corte dei conti nei confronti del
Governo;
Dispone: a) che la cancelleria della Corte dia immediata
comunicazione all'organo ricorrente della presente ordinanza; b) che,
a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano
notificati al Governo della Repubblica, in persona del Presidente del
Consiglio dei ministri, entro il termine di trenta giorni dalla
comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:242 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte