Ordinanza n. 242/1995
Altra decisione · depositata il 13/06/1995 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 3legge 397/1988
- art. 7legge 475/1988
- art. 8legge 475/1988
- art. 9legge 475/1988
- art. 10legge 475/1988
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, 8, 9 e 10
della legge della Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28 (Nuove norme
per la tutela dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 16 aprile
1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente"), promosso con
ordinanza emessa il 3 agosto 1993 dal Pretore di Padova, nel
procedimento penale a carico di Cesarato Francesco, iscritta al n. 10
del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento della Regione Veneto;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di
Cesarato Francesco, nel quale viene contestato il reato di omessa
tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti speciali,
previsto dagli artt. 3, commi 1 e 3 (recte: 5), e 9-octies del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 (Disposizioni urgenti in
materia di rifiuti industriali), convertito dalla legge 9 novembre
1988, n. 475, il Pretore di Padova ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 7, 8, 9 e 10 della legge
regionale del Veneto 23 aprile 1990, n. 28 (Nuove norme per la tutela
dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33
"Norme per la tutela dell'ambiente"), per violazione dell'art. 117
della Costituzione;
che il giudice a quo rileva che i rifiuti in questione (scarti
di polietilene, di tessuto e cartone) sono sicuramente riconducibili
alla nozione di materie prime secondarie definita dall'art. 2 della
legge n. 475 del 1988 e dal decreto del ministro dell'ambiente 26
gennaio 1990, norme recepite in ambito regionale dalla legge della
Regione Veneto n. 28 del 1990;
che, continua il Pretore, mentre la Corte costituzionale ha
annullato, con sentenza n. 512 del 1990, il decreto del ministro
dell'ambiente 26 gennaio 1990, la legge regionale del Veneto, che ha
recepito tale decreto, sarebbe ancora vigente, in quanto il rinvio da
essa operato al decreto ministeriale sarebbe un rinvio recettizio e,
tuttavia, sarebbe divenuta incostituzionale per violazione dell'art.
117 della Costituzione, in quanto tale legge non sarebbe (più)
conforme alla disciplina statale di indirizzo e coordinamento (allo
stato insussistente);
che la Regione Veneto, costituitasi in giudizio, concorda con il
giudice a quo nel ritenere che nel caso di specie sia applicabile la
normativa sulle materie prime secondarie, rimanendo estranea, invece,
quella sui rifiuti speciali;
che la Regione osserva che la legge impugnata è stata adottata
sulla base dell'art. 2 della legge n. 475 del 1988, che affida alla
legge regionale la disciplina delle modalità per il controllo
dell'utilizzazione delle materie prime secondarie, nonché per il
trasporto, stoccaggio e trattamento delle stesse ed anche la
definizione delle condizioni e delle modalità per l'esclusione delle
materie prime secondarie dall'ambito di applicazione della normativa
per lo smaltimento dei rifiuti;
che, ad avviso della Regione, non costituisce un motivo di
illegittimità costituzionale della legge regionale il fatto che essa
non sia in armonia con gli atti di indirizzo e coordinamento dello
Stato, i quali peraltro non sussistono a causa dell'inerzia dello
Stato, non imputabile alla Regione;
che la Regione osserva che l'emanazione del decreto-legge 9
novembre 1993, n. 443 (Disposizioni in materia di riutilizzo dei
residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo
produttivo o in un processo di combustione), pone in dubbio la
rilevanza della questione nel giudizio a quo, e che, inoltre, il suo
articolo 13, abrogando l'art. 2 della legge n. 475 del 1988 e facendo
salve le leggi regionali compatibili con le disposizioni di principio
del decreto-legge stesso, confermerebbe che lo spazio riservato al
legislatore regionale è delimitato solo dai principi dettati dal
legislatore in materia;
Considerato che, successivamente alla emissione della ordinanza di
rimessione, è intervenuto il decreto-legge 9 novembre 1993, n. 443
(Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli
di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo
di combustione), reiterato con i decreti-legge 7 gennaio 1994, n. 12,
10 marzo 1994, n. 169, 6 maggio 1994, n. 279, 8 luglio 1994, n. 438,
7 settembre 1994, n. 530, 7 novembre 1994, n. 619, 7 gennaio 1995, n.
3, 9 marzo 1995, n. 66 e 10 maggio 1995, n. 162, il cui art. 12,
comma 4, afferma la non punibilità di chi ha commesso, fino al 7
gennaio 1995, un fatto previsto come reato dal d.P.R. n. 915 del
1982, nell'esercizio di attività di raccolta e di trasporto,
stoccaggio, riutilizzo di residui, in conformità alle previsioni del
decreto del ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990 ovvero di leggi
regionali;
che pertanto gli atti vanno restituiti al giudice a quo, al
quale spetta valutare l'incidenza dello ius superveniens nel giudizio
dinanzi a lui pendente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Padova.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995.
Il Presidente e redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:242 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte