Ordinanza n. 242/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/07/1998 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 444Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22
novembre 1996 dal Tribunale di Rovereto, iscritta al n. 682 del
registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998, il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che con ordinanza del 22 novembre 1996 il Tribunale di
Rovereto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34,
comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non
prevede l'incompatibilità a svolgere le funzioni di giudice del
dibattimento per il giudice che abbia respinto la richiesta di
applicazione della pena avanzata ai sensi dell'art. 444 cod. proc.
pen. da un correo dell'imputato sottoposto al suo giudizio per i
medesimi reati;
che, ad avviso del remittente, nella fattispecie ricorrerebbero
le medesime ragioni che hanno indotto questa Corte a pronunciare la
sentenza n. 371 del 1996, in quanto il tribunale, nel respingere la
richiesta di applicazione della pena avanzata dal coimputato,
avrebbe espresso una valutazione di responsabilità, sia pure
incidentale, sui fatti contestati, che potrebbe condizionare il suo
successivo giudizio nei confronti dell'altro concorrente nei
medesimi reati;
che nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
infondata.
Considerato che, successivamente alla proposizione della questione
oggetto del presente giudizio, questa Corte, con la sentenza n. 331
del 1997 ha dichiarato inammissibile identica questione di
costituzionalità, rinviando alle sue pronunce nn. 306, 307 e 308 del
1997 per l'individuazione dei limiti entro i quali il principio del
giusto processo postula la previsione di un'ipotesi di
incompatibilità e chiarendo che "se la forza pregiudicante si
sprigioni non da una sentenza, ma, come si assume essere avvenuto nel
caso di specie, da un'ordinanza adottata in un procedimento diverso
(di custodia cautelare nei confronti del correo ovvero di reiezione
della richiesta di applicazione della pena) lo strumento di tutela
non può essere ravvisato in ulteriori sentenze additive sull'art.
34, ma deve essere ricercato nell'area degli istituti
dell'astensione e della ricusazione, anch'essi preordinati alla
salvaguardia della terzietà del giudice";
che l'ordinanza in epigrafe non introduce nuovi profili ed
argomentazioni rispetto a quelli già esaminati da questa Corte, tali
da indurre a diverso avviso;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal Tribunale di Rovereto con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Milana
Depositata in cancelleria il 3 luglio 1998.
Il cancelliere: Milana
ECLI:IT:COST:1998:242 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte