Ordinanza n. 242/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/06/2000 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 549/1988
usata come parametro
citata
- art. 1d.l. 332/1989
- art. 1d.l. 549/1988
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del
decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 549 (non convertito) e del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di
autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale),
convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, promosso con ordinanza
emessa il 9 novembre 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di
Biella sul ricorso proposto dalla "T.M.T. Manenti s.r.l." contro il
comune di Bioglio, iscritta al n. 192 del registro ordinanze 1999 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima
serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Biella ha
sollevato, con ordinanza emessa il 9 novembre 1998 sul ricorso
proposto dalla "T.M.T. Manenti s.r.l." per l'annullamento dell'avviso
di liquidazione emesso dal comune di Bioglio, questione di
legittimità costituzionale indicando l'art. 1, comma 5, del
decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 549 (non convertito), reiterato
con decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in
materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza
locale), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989,
n. 144, nella parte in cui dispone: "se lo stesso soggetto passivo
esercita attività in locali diversi siti in unico edificio od in
edifici contigui od in complessi produttivi unitari, ovvero su aree
attrezzate contigue, l'imposta è dovuta in misura unica a ciascun
comune sul cui territorio sono ubicati detti insediamenti, sulla base
della superficie complessiva compresa nel territorio di ogni comune
..." (R.O. n. 192 del 1999);
che - secondo la predetta ordinanza - con il suddetto avviso
di liquidazione veniva assoggettata ad imposta comunale per
l'esercizio di imprese e di arti e professioni (Iciap) la porzione di
insediamento ricadente nel comune di Bioglio, considerata come
attività a sé stante ed autonoma, senza che venisse tenuto in
debito conto il fatto che essa fosse strettamente correlata ed
interdipendente alla porzione di insediamento contiguo insistente nel
comune di Vallemosso;
che il giudice a quo sottolinea che il reddito prodotto dalla
Società ricorrente è unico ed è dato dall'attività dell'azienda
nel suo insieme e non può, quindi, essere discriminato; tuttavia,
per i meccanismi di calcolo dell'imposta in questione si verifica di
fatto una duplicazione dell'imposta rispetto al caso di un
insediamento insistente in un unico comune;
che la norma impugnata - secondo il giudice a quo -
recherebbe vulnus all'art. 3 della Costituzione, per disparità di
trattamento tra insediamenti della stessa tipologia (ed estensione),
ricadenti in un unico comune rispetto a quelli che interessano due o
più comuni, verificandosi, in quest'ultimo caso, un raddoppio
dell'imposta, per cui vi sarebbe violazione anche dell'art. 53 della
Costituzione;
che nel giudizio, introdotto avanti a questa Corte con la
citata ordinanza, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che
ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque,
sia rigettata. Con successiva memoria, dopo aver sottolineato che la
questione di legittimità costituzionale è stata indebitamente
riferita al d.l. n. 549 del 1988, in quanto il decreto stesso non è
stato, poi, convertito in legge, giacché la richiamata legge n. 144
del 1989 ha invece convertito il successivo d.l. 2 marzo 1989, n. 66,
ha prospettato la manifesta inammissibilità della questione, in
quanto riferita ad una norma non più in vigore, e, quindi, non
applicabile al caso di specie: infatti l'art. 1, comma 5, del d.l.
n. 66 del 1989, convertito dalla legge n. 144 del 1989, cui si
incentrano le censure sollevate, è stato sostituito, a decorrere dal
1990, dall'art. 1 del d.l. 30 settembre 1989, n. 332 (Misure fiscali
urgenti), convertito dalla legge 27 novembre 1989, n. 384.
Considerato che l'ordinanza di rimessione della questione di
legittimità costituzionale è manifestamente carente nella
motivazione sulla rilevanza per un duplice ordine di deficienze: a)
per quanto riguarda il d.l. indicato come oggetto della questione,
poiché il d.l. 30 dicembre 1988, n. 549 (denunciato per l'art. 1,
comma 5) non è stato convertito in legge, mentre la legge 24 aprile
1989 n. 144 (indicata come legge di conversione) ha convertito,
invece, con modifiche il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (che è
riproduttivo per la parte che interessa della precedente norma
rimasta priva di efficacia fin dall'inizio per effetto della mancata
conversione in legge); b) in quanto la norma denunciata è stata, a
sua volta, interamente sostituita nell'art. 1 con una disposizione
(parzialmente diversa nel contenuto da quella denunciata), cioè
dall'art. 1 del d.l. 30 settembre 1989, n. 332, convertito con
modificazioni in legge 27 novembre 1989, n. 384;
che il giudice rimettente non ha preso in alcuna
considerazione, nell'esame della rilevanza della questione, la
successiva norma (d.l. n. 332 del 1989) in vigore negli anni 1994,
1995 e 1996, cui si riferiscono gli accertamenti di imposta
contestati;
che, di conseguenza, deve essere dichiarata la manifesta
inammissibilità della questione.
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge
30 dicembre 1988, n. 549 (non convertito) e del decreto-legge 2 marzo
1989 n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva
degli enti locali e di finanza locale), convertito nella legge 24
aprile 1989, n. 144, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53
della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di
Biella, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:242 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte