Ordinanza n. 243/1983
Altra decisione · depositata il 25/07/1983 · relatore Michele Rossano
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 27/1975
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del disegno
di legge approvato il 9 giugno 1977 dall'Assemblea regionale siciliana
(Integrazioni e modifiche alla legge 3 giugno 1975, n. 27, recante
norme per il finanziamento della spesa e per la erogazione
dell'assistenza ospedaliera) promosso con ricorso del Commissario dello
Stato per la Regione siciliana, notificato il 17 giugno 1977,
depositato in cancelleria il 24 giugno 1977 ed iscritto al n. 15 del
registro ricorsi 1977 e del quale è stata data notizia nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 183 del 1977 e nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Sicilia n. 33 del 1977.
Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;
udito nell'udienza pubblica del 12 aprile 1983 il Giudice relatore
Michele Rossano;
uditi l'avvocato dello Stato Mario Imponente per il ricorrente e
l'avv. Salvatore Villari per la Regione.
Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione Sicilia,
con ricorso notificato il 17 giugno 1977, ha impugnato - per contrasto
con gli artt. 81, comma quarto della Costituzione e 17, lett. c), dello
Statuto speciale della Regione Sicilia - l'art. 3 del disegno di legge
n. 38 concernente "Integrazioni e modifiche alla legge regionale 3
giugno 1975, n. 27, recante norme per il finanziamento della spesa e
per l'erogazione della assistenza ospedaliera", approvato
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta 9 giugno 1977;
Rilevato che il ricorso concerne l'art. 3 del suddetto disegno di
legge n. 38, divenuto legge regionale 23 luglio 1977, n. 66,
limitatamente alla parte in cui dispone il finanziamento, a carico del
fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, della spesa, prevista
dall'art. 13 quinquies, comma secondo, legge regionale 3 giugno 1975,
n. 27, per il viaggio di andata e di ritorno degli ammalati in stato di
indigenza, autorizzati al ricovero in istituti di cura all'estero o in
istituti di cura non convenzionati ed altamente specializzati nel
territorio nazionale;
Ritenuto che il citato comma secondo dell'art. 14 quinquies legge
regionale n. 27 del 1975 è stato soppresso dall'art. 6 legge regionale
13 agosto 1979, n. 202 "Provvidenze integrative in materia sanitaria";
che, conseguentemente, il Commissario dello stato, con atto 27 dicembre
1982, ha rinunciato al ricorso e tale rinuncia è stata contestualmente
accettata dal Presidente della Regione Sicilia;
Ritenuto, pertanto, che deve essere pronunciata l'estinzione del
processo a norma dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi
davanti a questa Corte;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'estinzione del processo per rinuncia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:243 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte