Ordinanza n. 243/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/07/1984 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6d.P.R. 643/1972
- art. 14d.P.R. 643/1972
usata come parametro
citata
- art. 14d.l. 571/1979
- art. 15d.l. 571/1979
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 14 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, così come modificato dalla legge 16
dicembre 1977, n. 904 (Istituzione dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili), promosso con ordinanza
emessa il 10 marzo 1978 dalla Commissione tributaria di primo grado di
Milano sul ricorso della S.a.s. Immobiliare Conduzioni Agrarie,
iscritta al n. 913 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 dell'anno 1982.
Udito nella camera di consiglio del 29 febbraio 1984 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari.
Ritenuto che con ordinanza in data 10 marzo 1978 (pervenuta alla
Corte costituzionale il 9 dicembre 1982) la Commissione tributaria di
primo grado di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 53 e 3
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli
artt. 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (quest'ultimo come
modificato con legge 16 dicembre 1977, n. 904) nella parte in cui non
prevedono che dall'incremento di valore imponibile ai fini dell'INVIM,
possa integralmente detrarsi la quota parte in concreto attribuibile
alla diminuzione del potere d'acquisto della moneta per effetto
dell'inflazione;
considerato che analoghe questioni di legittimità costituzionale
sono state dichiarate non fondate con sentenza n. 126 del 1979 e, in
riferimento all'INVIM decennale, con sentenza n. 239 del 1983;
che la stessa questione è stata altresì dichiarata manifestamente
infondata con ordinanza n. 150 del 1984;
che, nell'ordinanza di rimessione non vengono prospettati motivi
diversi o ulteriori rispetto a quelli già in precedenza esaminati
dalla Corte e che, per altro verso, appaiono del tutto ininfluenti, in
relazione al contenuto della censura d'incostituzionalità,
l'abrogazione dell'art. 14 e la modificazione dell'art. 15 del d.P.R.
n. 643 del 1972 operate, in epoca successiva a quella dell'ordinanza di
rimessione, con d.l. 12 novembre 1979, n. 571 (convertito con
modificazioni in legge 12 gennaio 1980, n. 2), in seguito alla citata
sentenza di questa Corte n. 126 del 1979;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643
(Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili), sollevata, in riferimento agli artt. 53 e 3 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano con
ordinanza in data 10 marzo 1978 (r.o. n. 913 del 1982).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:243 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte