Ordinanza n. 243/1988
Altra decisione · depositata il 03/03/1988 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 117Costituzione
- art. 118Costituzione
- art. 66d.P.R. 616/1977
- art. 6d.P.R. 616/1977
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi promossi con ricorsi delle Regioni Lombardia ed
Emilia-Romagna notificati il 28 e il 20 agosto 1984, depositati in
Cancelleria il 31 agosto e il 10 settembre 1984 ed iscritti ai nn. 29
e 35 del Registro ricorsi 1984, per conflitti di attribuzione sorti a
seguito del decreto del Ministro dell'Agricoltura e Foreste in data
22 giugno 1984 (Adempimenti da parte di imprese e associazioni del
settore lattiero-caseario per gli acquisti effettuati nel 1983 e per
le vendite dirette relative al 1981);
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella Camera di Consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che le Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna hanno
sollevato conflitti di attribuzione in relazione al decreto del
Ministro per l'Agricoltura e Foreste 22 giugno 1984, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 1984, recante "Adempimenti da parte
di imprese ed associazioni del settore lattiero-caseario per gli
acquisti effettuati nel 1983 e per le vendite dirette relative al
1981" ed emanato in attuazione del Regolamento CEE 856/84;
che tutte e due le ricorrenti lamentano la lesione delle proprie
competenze attinenti al settore della zootecnia e l'imposizione di
oneri a carico di uffici dipendenti dalla Regioni, e quindi la
violazione degli artt. 117 e 118 Cost. in riferimento agli artt. 66 e
6 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
che tale lesione, in concreto, sarebbe determinata dall'onere
posto a carico delle imprese di compilare moduli al fine di segnalare
gli acquisti effettuati nel 1983 e le vendite compiute nel 1981,
nonché dalla previsione, per l'attività connessa a tale
compilazione, dell'utilizzazione degli uffici dipendenti dalle
Regioni;
che l'Avvocatura dello Stato rileva, in relazione alla prima
censura, che il decreto impugnato ricade nella materia della
regolazione del mercato agricolo, che l'articolo 71 lett. b del
d.P.R. n. 616 del 1977 riserva alla competenza dello Stato (quando i
relativi interventi siano di rilevanza nazionale);
che, in una memoria depositata in prossimità della Camera di
Consiglio, la stessa Avvocatura afferma: a) con riferimento alla
prima censura, sia che il decreto impugnato è stato adottato in
attuazione del regolamento comunitario n. 856 del 1984 al fine di
specificarne la regolazione del mercato agricolo ivi prevista, sia
che lo stesso decreto concerne l'assunzione di informazioni connesse
alla programmazione nazionale della produzione lattiera (attività
riservata allo Stato ex art. 71, lett. a del d.P.R. n. 616 del 1977;
b) con riferimento alla seconda censura, che esiste un precedente in
termini, costituito dalla sent. n. 35 del 1972, la cui applicabilità
al caso di specie non potrebbe essere invalidata dall'elemento
aggiuntivo delle modeste spese connesse all'avvalimento, che
potrebbero dare luogo, comunque, a una separata regolazione;
Considerato che, essendo identiche le censure mosse dalle due
ricorrenti, i giudizi relativi ai suddetti ricorsi possono essere
riuniti e decisi con unica pronunzia;
che dall'esame tanto del decreto impugnato, quanto del
regolamento CEE 856/84, deve ritenersi esatta la tesi
dell'Avvocatura;
che, con la recente sentenza n. 216 del 1987, questa Corte ha
riconosciuto che spettano allo Stato gli interventi (a livello
nazionale) atti a regolare il mercato agricolo e che inoltre con la
stessa pronunzia ha ribadito quanto già precedentemente affermato
nella sentenza n. 35 del 1972, e cioè che ben può lo Stato
utilizzare, in casi come quello di cui al decreto impugnato, gli
uffici regionali;
che pertanto deve ritenersi assorbito il profilo relativo alla
pretesa competenza statale ex art. 71 lett. a del d.P.R. n. 616 del
1977;
che le censure regionali in oggetto devono ritenersi del tutto
prive di fondamento;
Visto l'articolo 26 della l. n. 87 del 1953 e ritenuto applicabile
l'art. 27 delle Norme integrative sui giudizi davanti alla Corte
costituzionale, come modificato ed integrato dalla delibera di questa
Corte 1° ottobre 1987, anche all'ipotesi in cui rigettando il ricorso
la Corte debba necessariamente pronunciare la manifesta spettanza
della competenza alla parte cui è imputabile l'atto o il
comportamento censurato;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta manifestamente allo Stato disciplinare gli
adempimenti da parte di imprese e di associazioni del settore
lattiero-caseario, come in concreto stabiliti dal decreto del
Ministro per l'Agricoltura e le Foreste 22 giugno 1984 (G.U. 29
giugno 1984) in attuazione del regolamento comunitario n. 856 del
1984, nonché di avvalersi, per le attività connesse, degli uffici
regionali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:243 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte