Corte costituzionale

Ordinanza n. 243/1988

Altra decisione · depositata il 03/03/1988 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi promossi con ricorsi delle Regioni Lombardia ed

Emilia-Romagna notificati il 28 e il 20 agosto 1984, depositati in

Cancelleria il 31 agosto e il 10 settembre 1984 ed iscritti ai nn. 29

e 35 del Registro ricorsi 1984, per conflitti di attribuzione sorti a

seguito del decreto del Ministro dell'Agricoltura e Foreste in data

22 giugno 1984 (Adempimenti da parte di imprese e associazioni del

settore lattiero-caseario per gli acquisti effettuati nel 1983 e per

le vendite dirette relative al 1981);

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella Camera di Consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che le Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna hanno

sollevato conflitti di attribuzione in relazione al decreto del

Ministro per l'Agricoltura e Foreste 22 giugno 1984, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 1984, recante "Adempimenti da parte

di imprese ed associazioni del settore lattiero-caseario per gli

acquisti effettuati nel 1983 e per le vendite dirette relative al

1981" ed emanato in attuazione del Regolamento CEE 856/84;

che tutte e due le ricorrenti lamentano la lesione delle proprie

competenze attinenti al settore della zootecnia e l'imposizione di

oneri a carico di uffici dipendenti dalla Regioni, e quindi la

violazione degli artt. 117 e 118 Cost. in riferimento agli artt. 66 e

6 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

che tale lesione, in concreto, sarebbe determinata dall'onere

posto a carico delle imprese di compilare moduli al fine di segnalare

gli acquisti effettuati nel 1983 e le vendite compiute nel 1981,

nonché dalla previsione, per l'attività connessa a tale

compilazione, dell'utilizzazione degli uffici dipendenti dalle

Regioni;

che l'Avvocatura dello Stato rileva, in relazione alla prima

censura, che il decreto impugnato ricade nella materia della

regolazione del mercato agricolo, che l'articolo 71 lett. b del

d.P.R. n. 616 del 1977 riserva alla competenza dello Stato (quando i

relativi interventi siano di rilevanza nazionale);

che, in una memoria depositata in prossimità della Camera di

Consiglio, la stessa Avvocatura afferma: a) con riferimento alla

prima censura, sia che il decreto impugnato è stato adottato in

attuazione del regolamento comunitario n. 856 del 1984 al fine di

specificarne la regolazione del mercato agricolo ivi prevista, sia

che lo stesso decreto concerne l'assunzione di informazioni connesse

alla programmazione nazionale della produzione lattiera (attività

riservata allo Stato ex art. 71, lett. a del d.P.R. n. 616 del 1977;

b) con riferimento alla seconda censura, che esiste un precedente in

termini, costituito dalla sent. n. 35 del 1972, la cui applicabilità

al caso di specie non potrebbe essere invalidata dall'elemento

aggiuntivo delle modeste spese connesse all'avvalimento, che

potrebbero dare luogo, comunque, a una separata regolazione;

Considerato che, essendo identiche le censure mosse dalle due

ricorrenti, i giudizi relativi ai suddetti ricorsi possono essere

riuniti e decisi con unica pronunzia;

che dall'esame tanto del decreto impugnato, quanto del

regolamento CEE 856/84, deve ritenersi esatta la tesi

dell'Avvocatura;

che, con la recente sentenza n. 216 del 1987, questa Corte ha

riconosciuto che spettano allo Stato gli interventi (a livello

nazionale) atti a regolare il mercato agricolo e che inoltre con la

stessa pronunzia ha ribadito quanto già precedentemente affermato

nella sentenza n. 35 del 1972, e cioè che ben può lo Stato

utilizzare, in casi come quello di cui al decreto impugnato, gli

uffici regionali;

che pertanto deve ritenersi assorbito il profilo relativo alla

pretesa competenza statale ex art. 71 lett. a del d.P.R. n. 616 del

1977;

che le censure regionali in oggetto devono ritenersi del tutto

prive di fondamento;

Visto l'articolo 26 della l. n. 87 del 1953 e ritenuto applicabile

l'art. 27 delle Norme integrative sui giudizi davanti alla Corte

costituzionale, come modificato ed integrato dalla delibera di questa

Corte 1° ottobre 1987, anche all'ipotesi in cui rigettando il ricorso

la Corte debba necessariamente pronunciare la manifesta spettanza

della competenza alla parte cui è imputabile l'atto o il

comportamento censurato;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta manifestamente allo Stato disciplinare gli

adempimenti da parte di imprese e di associazioni del settore

lattiero-caseario, come in concreto stabiliti dal decreto del

Ministro per l'Agricoltura e le Foreste 22 giugno 1984 (G.U. 29

giugno 1984) in attuazione del regolamento comunitario n. 856 del

1984, nonché di avvalersi, per le attività connesse, degli uffici

regionali.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:243 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte