Ordinanza n. 243/1995
Altra decisione · depositata il 13/06/1995 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 397/1988
- art. 1legge 475/1988
- art. 3legge 475/1988
- art. 4legge 475/1988
- art. 6legge 475/1988
usata come parametro
citata
- art. 25d.P.R. 915/1982
- art. 13legge 169/1994
- art. 2legge 169/1994
- art. 12legge 169/1994
- art. 23legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 (Disposizioni urgenti in
materia di smaltimento dei rifiuti industriali), convertito, con
modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475 e degli artt. 1,
3, 4 e 6 della legge della Regione Emilia-Romagna 18 aprile 1992, n.
21 (Norme concernenti le materie prime secondarie (MPS) in attuazione
della legge 9 novembre 1988, n. 475), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 3 novembre 1993 dal Giudice per le
indagini preliminari presso la Pretura di Reggio Emilia nel
procedimento penale a carico del legale rappresentante della ditta
CO.EM. Ceramiche Cotto Emiliano di Roteglia, iscritta al n. 62 del
registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1994;
2) ordinanza emessa il 28 ottobre 1993 dal Pretore di Reggio
Emilia nel procedimento penale a carico di Ferrari Claudio, iscritta
al n. 210 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno
1994;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura di Reggio Emilia e il Pretore di Reggio Emilia, con due
ordinanze di contenuto analogo, la prima emessa il 3 novembre 1993,
iscritta al n. 62 del registro ordinanze 1994 e la seconda emessa il
28 ottobre 1993, iscritta al n. 210 del registro ordinanze 1994,
hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2,
comma 6, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 (Disposizioni
urgenti in materia di rifiuti industriali), convertito nella legge 9
novembre 1988, n. 475, nonché degli artt. 1, 3, 4 e 6 della legge
regionale dell'Emilia-Romagna 18 aprile 1992, n. 21 (Norme
concernenti le materie prime secondarie (MPS) in attuazione della
legge 9 novembre 1988, n. 475), in riferimento agli artt. 3, 25 e 117
della Costituzione;
che, in particolare, la prima ordinanza è stata emessa dal
Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Reggio
Emilia nel corso di un procedimento penale a carico del legale
rappresentante della ditta CO.EM. Ceramiche Cotto Emiliano di
Roteglia, imputato del reato di cui agli artt. 3, comma 5, e
9-octies, del decreto-legge n. 397 del 1988, convertito nella legge
n. 475 del 1988, per non aver tenuto un registro di carico e scarico
dei rifiuti speciali, e la seconda è stata emessa dal Pretore di
Reggio Emilia nel corso di un procedimento penale a carico del legale
rappresentante della società cooperativa "Gheo", imputato del reato
di cui all'art. 25, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n.
915, per aver svolto attività di smaltimento di rifiuti senza
l'autorizzazione prescritta;
che i giudici a quibus, aderendo ad un principio affermato dalla
Corte di cassazione, ritengono che le materie prime secondarie non
costituiscano una categoria autonoma, ma al contrario siano una
specie particolare di rifiuti e che, di conseguenza, possa accadere,
come nei casi sottoposti alla loro cognizione, che i residui
derivanti da una determinata attività produttiva possano essere
qualificati, allo stesso tempo, sia come "rifiuti", sia come "materie
prime secondarie" (nel primo caso si trattava di cocci cotti di gres
porcellanato in monopressatura e scarti di argilla atomizzata cruda,
nel secondo di materiale litoide);
che entrambi i giudici ritengono che il rinvio alla legge
regionale, contenuto nell'art. 2, comma 6, della legge n. 475 del
1988, per la disciplina di importanti aspetti del regime delle
materie prime secondarie, si ponga in contrasto con l'art. 25 della
Costituzione, in quanto consente alle regioni di togliere rilevanza
penale a determinati comportamenti in materia di smaltimento di
rifiuti, in violazione della riserva di legge statale in materia
penale, e ritengono altresì che tale norma violi l'art. 3 della
Costituzione, perché determina una disparità di trattamento tra
cittadini di diverse regioni;
che i giudici rimettenti affermano che sarebbe viziata di
incostituzionalità, per violazione dell'art. 117 della Costituzione,
anche la legge regionale dell'Emilia-Romagna, n. 21 del 1992, perché
essa avrebbe dettato la disciplina delle materie prime secondarie
senza rispettare pienamente l'art. 2, comma 6, della legge n. 475 del
1988, che impone alle regioni di legiferare in tale ambito "in
conformità agli indirizzi e alle norme tecniche" statali,
attualmente insussistenti, in seguito all'annullamento, da parte
della sentenza della Corte costituzionale n. 512 del 1990, del
decreto del ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello
Stato, sollevando dubbi in ordine alla ammissibilità delle
questioni, in considerazione del fatto che, in seguito alla emissione
delle ordinanze, è intervenuto il decreto-legge 9 novembre 1993, n.
443, reiterato con decreto-legge 10 marzo 1994, n. 169, il cui art.
13 ha abrogato l'art. 2 della legge n. 475 del 1988 e il cui art. 12
ha escluso la punibilità per le attività relative alle materie
prime secondarie, poste in essere in violazione del d.P.R. n. 915 del
1982, ma conformi al decreto ministeriale 26 gennaio 1990 ovvero alle
leggi regionali;
che, quanto al merito della questione, l'Avvocatura dello Stato
osserva che la sentenza della Corte costituzionale n. 512 del 1990
non ha annullato integralmente il decreto ministeriale 26 gennaio
1990 e quindi non ha inciso sulla esistenza di una normazione statale
costituente il presupposto della disciplina legislativa regionale
prevista dall'art. 2, comma 6, della legge n. 475 del 1988, idonea a
garantire sia una sufficiente omogeneità del regime delle materie
prime secondarie su tutto il territorio nazionale, sia il rispetto
del principio di legalità, prescritto dall'art. 25 della
Costituzione;
Considerato che le ordinanze sottopongono all'esame della Corte
questioni identiche e che, pertanto, i relativi giudizi possono
venire riuniti per essere congiuntamente decisi;
che, successivamente alla emissione delle ordinanze di
rimessione, è intervenuto il decreto-legge 9 novembre 1993, n. 443
(Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli
di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo
di combustione), reiterato con i decreti-legge 7 gennaio 1994, n. 12,
10 marzo 1994, n. 169, 6 maggio 1994, n. 279, 8 luglio 1994, n. 438,
7 settembre 1994, n. 530, 7 novembre 1994, n. 619, 7 gennaio 1995, n.
3, 9 marzo 1995, n. 66 e 10 maggio 1995, n. 162, il cui art. 13
abroga l'art. 2 del decreto-legge n. 397 del 1988, convertito nella
legge n. 475 del 1988, impugnato da entrambi i giudici remittenti, e
il cui art. 12, comma 4, afferma la non punibilità di chi ha
commesso, fino al 7 gennaio 1995, un fatto previsto come reato dal
d.P.R. n. 915 del 1982, nell'esercizio di attività di raccolta e di
trasporto, stoccaggio, riutilizzo di residui, in conformità alle
previsioni del decreto ministeriale 26 gennaio 1990 ovvero di leggi
regionali;
che pertanto gli atti vanno restituiti al giudice a quo, al
quale spetta valutare l'incidenza dello ius superveniens nel giudizio
dinanzi a lui pendente ed eventualmente, qualora ricorrano i
presupposti di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
sollevare questione di legittimità costituzionale, impugnando le
norme sopravvenute.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Giudice per
le indagini preliminari presso la Pretura di Reggio Emilia e al
Pretore di Reggio Emilia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995.
Il Presidente e redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:243 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte