Ordinanza n. 243/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/07/1998 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 164/1992
- art. 28legge 164/1992
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 28, comma 2,
e 10 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuova disciplina delle
denominazioni di origine), promosso con ordinanza emessa il 25
novembre 1997 dal pretore di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi,
iscritta al n. 8 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale,
dell'anno 1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che il pretore di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi,
nel corso di un procedimento penale a carico di due persone imputate
del reato di cui all'art. 28 della legge 10 febbraio 1992, n. 164
(Nuova disciplina delle denominazioni di origine), per avere prodotto
un quantitativo di Chianti in misura eccedente la resa massima
consentita dal disciplinare di produzione, con ordinanza in data 25
novembre 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale,
per contrasto con gli articoli 3, 25 e 27, secondo (recte: terzo)
comma, della Costituzione, degli articoli 10 e 28 della citata legge
n. 164 del 1992;
che, ad avviso del giudice remittente, il contrasto con
l'articolo 3 della Costituzione discenderebbe dal fatto che le
disposizioni suddette prevedono un trattamento sanzionatorio assai
più grave rispetto a quello stabilito dall'articolo 516 del codice
penale per l'analoga ipotesi della vendita di sostanze alimentari non
genuine come genuine;
che, sempre ad avviso del remittente, le disposizioni censurate
violerebbero l'articolo 25 della Costituzione, perché accomunano sul
piano sanzionatorio condotte disomogenee, difficilmente assimilabili
e dotate di diversa offensività, mentre la pena edittale, oltre ad
essere di per sé eccessiva ed irragionevole, contrasterebbe con il
principio di tendenziale rieducazione del reo, di cui all'articolo
27, terzo comma, della Costituzione;
che è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non
fondata.
Considerato che identica questione di legittimità costituzionale,
sotto tutti i profili prospettati dal giudice remittente, è stata
dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con ordinanza n.
456 del 1997;
che, non essendo stati prospettati argomenti ulteriori rispetto a
quelli già esaminati, anche la questione sollevata dal pretore di
Siena, sezione distaccata di Poggibonsi, deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli articoli 10 e 28 della legge 10 febbraio 1992,
n. 164 (Nuova disciplina delle denominazioni di origine), sollevata,
in riferimento agli articoli 3, 25 e 27, terzo comma, della
Costituzione, dal pretore di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi,
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Milana
Depositata in cancelleria il 3 luglio 1998.
Il cancelliere: Milana
ECLI:IT:COST:1998:243 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte