Ordinanza n. 243/1999
Altra decisione · depositata il 17/06/1999 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 294, primo
comma, e 302 del codice di procedura penale, promossi con ordinanze
emesse il 14 ottobre 1998 dal Tribunale di Napoli, iscritta al n.
910 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1999, e il 13
novembre 1998 dal Tribunale di Bologna, sezione per il riesame,
iscritta al n. 56 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale,
dell'anno 1999.
Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Ritenuto che il Tribunale di Napoli ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 13 e 24 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 294, comma 1, cod. proc. pen., nella parte
in cui non prevede l'interrogatorio della persona in stato di
custodia cautelare in carcere dopo la trasmissione degli atti al
giudice del dibattimento, e dell'art. 302 dello stesso codice, nella
parte in cui non prevede la cessazione di efficacia della misura
qualora l'interrogatorio non abbia avuto luogo nei termini previsti
dal citato art. 294 del codice di rito;
che analoga questione è stata sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Bologna, il quale,
nel denunciare l'illegittimità dell'art. 294, comma 1, cod. proc.
pen. "limitatamente all'inciso "Nel corso delle indagini
preliminari" ", sostanzialmente sollecita una pronuncia che estenda
la declaratoria adottata con la sentenza n. 77 del 1997 anche alla
fase successiva a quella della trasmissione degli atti al giudice del
dibattimento;
che nei giudizi non si è costituita la parte privata né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Considerato che le ordinanze sollevano l'identica questione,
sicché i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unico
provvedimento;
che questa Corte, con sentenza n. 32 del 1999, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 294, comma 1, cod. proc.
pen., nella parte in cui non prevede che fino all'apertura del
dibattimento il giudice proceda all'interrogatorio della persona in
stato di custodia cautelare in carcere;
che successivamente è stato emanato il decreto-legge 22 febbraio
1999, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile
1999, n. 109, il quale, dopo aver ridisegnato il regime
dell'interrogatorio previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., in
relazione alle diverse fasi del processo, ha inserito all'art. 4 due
disposizioni transitorie prescrivendo, da un lato, che nei
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del medesimo
decreto, la misura della custodia cautelare in carcere, la cui
esecuzione ha avuto inizio dopo la trasmissione degli atti al giudice
del dibattimento perde efficacia se entro venti giorni dalla medesima
data il giudice non procede all'interrogatorio previsto dall'art. 294
cod. proc. pen. e che in tali casi l'obbligo di interrogare
l'imputato è escluso se, alla data di entrata in vigore dello stesso
decreto, è già stato aperto il dibattimento;
che, di conseguenza, è necessario restituire gli atti ai giudici
a quibus perché verifichino se, alla stregua della sentenza
costituzionale sopra richiamata e della novazione normativa di cui
innanzi si è detto, la questione sollevata sia tuttora rilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale
di Napoli ed al Tribunale di Bologna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:243 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte