Ordinanza n. 244/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/12/1975 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 74, - quarto
comma, ultima parte, del codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa il 29 gennaio 1975 dal pretore di Campobasso nel
procedimento per lesioni colpose riportate da Maurelli Rita, iscritta
al n. 158 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 166 del 25 giugno 1975.
Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1975 il Giudice
relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto che la questione di legittimità costituzionale dell'art.
74, ultima parte del quarto comma, del codice di procedura penale (nel
testo vigente), è stata sollevata dal pretore di Campobasso con
l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e
102, primo comma, della Costituzione.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale, in
precedenza prospettata con riferimento agli artt. 3, primo comma, 24,
secondo comma, 25, primo comma, e 101, secondo comma, della
Costituzione, è stata già esaminata e ritenuta non fondata con
sentenza n. 95 del 1975 di questa Corte; che le stesse ragioni valgono
anche per il profilo relativo all'art. 102, primo comma, Cost., non
essendo stati addotti argomenti che inducano questa Corte a modificare
la sua giurisprudenza.
Visti, gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a
questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 74, ultima parte del quarto comma, del codice
di procedura penale (nel testo vigente), sollevata dal pretore di
Campobasso con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 25,
primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione, e già dichiarata
non fondata con la sentenza n. 95 del 1975.
Così dociso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 10 dicembre 1975.
LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:244 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte