Ordinanza n. 244/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/1983 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 1423/1956
- art. 8legge 497/1974
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi
primo e secondo, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nel testo
modificato dall'art. 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Sanzioni
per l'inosservanza alle prescrizioni inerenti all'obbligo di soggiorno
ed al divieto di soggiorno) promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre
1980 dal Tribunale di Caltanissetta nel procedimento penale a carico di
Notaro Francesco iscritta al n. 164 del registro ordinanze 1981 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 179 del 1981;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito, nella camera di consiglio del 22 giugno 1983, il Giudice
relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di
Caltanissetta dubita della legittimità costituzionale dell'art. 9,
primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nel testo
modificato dall'art. 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, assumendo
che detta disposizione, in quanto prevede la pena dell'arresto da 6
mesi a 2 anni per la contravvenzione agli obblighi inerenti alla
sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno e non
sancisce l'abrogazione espressa dall'art. 12, primo comma, della stessa
l. 1423 cit. - a termini del quale chi contravvenga alle prescrizioni
dell'obbligo di soggiorno è punito con l'arresto da tre mesi ad un
anno - contrasti con l'art. 3 Cost., sotto un duplice profilo: a)
perché prevede per la medesima inosservanza (all'obbligo di
soggiorno) di cui all'art. 12, primo comma, una pena più grave di
quella stabilita da tale ultima norma; b) perché rispetto a questa,
prevede una pena più grave per l'inosservanza agli obblighi inerenti
al divieto di soggiorno, pur essendo questa misura meno grave
dell'obbligo di soggiorno.
Considerato che il citato art. 9, secondo comma, - che è la sola
disposizione di cui il giudice a quo si occupa nella motivazione
dell'ordinanza di rimessione - disciplina, nel nuovo testo, la medesima
materia di cui all'art. 12, primo comma, della legge n. 1423/1956
(inosservanza delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale
con obbligo di soggiorno) e che pertanto quest'ultima disposizione -
conformemente, del resto, all'avviso espresso dalla Corte di Cassazione
(sez. I, 24 marzo 1980, Gangitano) - deve ritenersi tacitamente
abrogata per incompatibilità da quella sopravvenuta (art. 15
preleggi);
che conseguentemente la questione, in quanto basata su un erroneo
presupposto interpretativo, deve ritenersi manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 14 ottobre
1974, n. 497, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale
di Caltanissetta con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:244 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte