Ordinanza n. 244/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/07/1984 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 426/1942
- art. 1legge 426/1942
- art. 28d.P.R. 530/1974
- art. 1d.P.R. 530/1974
usata come parametro
citata
- art. 48d.P.R. 530/1974
- art. 28legge 426/1942
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3, n.
4, della legge 16 febbraio 1942, n. 426, come richiamati dall'art. 1
del d.P.R. 2 agosto 1974, n. 530 (Norme di attuazione della legge 16
febbraio 1942, n. 426 sull'istituzione e l'ordinamento del Comitato
Olimpico nazionale italiano); art. 28, lett. g, del Regolamento
F.I.G.C., promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 1979 dal G. I.
presso il tribunale di Salerno nel procedimento penale a carico di
Brunetti Gennaro, iscritta al n. 399 del registro ordinanze 1979 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 196 dell'anno
1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1984 il Giudice
relatore Oronzo Reale.
Ritenuto che con ordinanza in data 9 marzo 1979 il giudice
istruttore del tribunale di Salerno ha sollevato questione di
legittimità costituzionale in via incidentale degli artt. 2 e 3, n. 4,
della legge 16 febbraio 1942, n. 426, come richiamati dall'art. 1,
comma secondo, del d.P.R. 2 agosto 1974, n. 530, in riferimento
all'art. 11 della Costituzione ed all'art. 48 del Trattato istitutivo
della Comunità Economica Europea, nella parte in cui le dette norme
fanno ricorso rispettivamente alle espressioni "sport nazionale" e
"manifestazioni sportive nazionali" e, subordinatamente, laddove le
predette due norme escluderebbero i cittadini stranieri dal diritto a
partecipare ad attività calcistica presso società nazionali;
considerato che tale impugnativa è rivolta avverso le surricordate
norme legislative unicamente al fine di proporre censura sotto il
profilo costituzionale (come risulta dall'esame del dispositivo
dell'ordinanza di rimessione) relativamente alle norme del Regolamento
organico della F.I.G.C. che da quelle sarebbero consentite;
che pertanto l'incidente di costituzionalità viene di fatto ad
essere rivolto agli artt. 16 e 28, lett. g, del Regolamento organico
della F.I.G.C.;
che trattasi di atto palesemente privo di forza di legge e che,
pertanto, in applicazione della consolidata giurisprudenza della Corte
al riguardo (v. ad es. la sentenza n. 101 del 1977) la questione deve
essere dichiarata manifestamente inammissibile;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3, n. 4, della legge 16
febbraio 1942, n. 426, come richiamati dall'art. 1, comma secondo, del
d.P.R. 2 agosto 1974, n. 530, e dell'art. 28, lett. g, del Regolamento
organico della F.I.G.C. in riferimento all'art. 11 della Costituzione
ed all'art. 48 del Trattato istitutivo della Comunità Economica
Europea sollevata con l'ordinanza in data 9 marzo 1979 dal giudice
istruttore del tribunale di Salerno e di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:244 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte