Ordinanza n. 244/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/04/1989 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale delle norme del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso
tributario) e del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e
correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del
contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 23 marzo
1988 dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova sul
ricorso proposto dalla s.r.l. R.A. contro l'Ufficio del registro atti
pubblici di Genova, iscritta al n. 645 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima
serie speciale, dell'anno 1988.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato dalla s.r.l.
R.A. avverso un avviso di accertamento in materia di I.N.V.I.M.
dell'Ufficio del registro di Genova la Commissione tributaria di
primo grado della stessa città sollevava, in riferimento agli artt.
3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale delle norme
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del
contenzioso tributario) e del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme
integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina
del contenzioso tributario), "per omessa previsione della condanna
alle spese della parte soccombente nel giudizio avanti alle
Commissioni tributarie";
che, il giudice a quo, pur riconoscendo che la mancata
previsione della condanna alle spese della parte soccombente valeva
ugualmente sia per il contribuente che per l'Ufficio finanziario,
ravvisava una disparità di trattamento nel fatto che, mentre
l'Ufficio è rappresentato e difeso in giudizio da propri funzionari
esperti, il contribuente dovrebbe "necessariamente" ricorrere
all'opera, non gratuita, di un professionista;
che, quindi, ad avviso dello stesso giudice, sarebbe lesiva del
diritto di difesa l'eventualità per il contribuente di dover
sopportare rimborsi irripetibili, talvolta sproporzionati al
vantaggio economico conseguito con il riconoscimento della fondatezza
delle proprie ragioni;
che è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri
instando per la declaratoria di inammissibilità e, in subordine, di
infondatezza della proposta questione;
Considerato che, a prescindere da ogni rilievo relativo al merito
(sul quale peraltro la Corte si è ripetutamente pronunciata nel
senso della infondatezza della questione di legittimità
costituzionale delle norme che escludono l'applicazione nel processo
tributario della regola della condanna alle spese: v. sent. n. 196
del 1982; ord. n. 41 del 1984; ord. n. 335 del 1987), la questione
risulta priva di rilevanza, in quanto la stessa risulta proposta in
via meramente eventuale, difettando il necessario presupposto per la
condanna alle spese dell'Ufficio finanziario, costituito dalla
illegittimità dell'accertamento operato dall'Ufficio stesso;
che, quindi, la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo
comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale delle norme del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636
(Revisione della disciplina del contenzioso tributario) nonché del
d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e correttive del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636,
concernente la revisione della disciplina del contenzioso
tributario), in quanto in cui non prevedono la condanna alle spese
della parte soccombente nel giudizio davanti alle Commissioni
tributarie, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalla
Commissione tributaria di primo grado di Genova con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1989.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:244 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte