Ordinanza n. 244/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/05/1991 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 66/1989
- art. 2legge 66/1989
usata come parametro
citata
- art. 2legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di
autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale)
convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, con modificazioni,
promosso con ordinanza emessa il 28 febbraio 1990 dal Tribunale
amministrativo regionale dell'Umbria sui ricorsi riuniti proposti da
Calzolari Enzo ed altri contro Comune di Castiglione del Lago ed
altra, iscritta al n. 134 del registro ordinanze 1991 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie
speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 28 febbraio 1990 (pervenuta
il 23 febbraio 1991) dal Tribunale amministrativo regionale
dell'Umbria sui ricorsi riuniti proposti da Calzolari Enzo ed altri
contro Comune di Castiglione del Lago ed altra (Reg. ord. n. 134 del
1991) è stata sollevata questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1 e 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni
urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di
finanza locale), convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144, nella
parte in cui irrazionalmente fanno riferimento, per determinare la
misura del tributo, soltanto alla superficie dell'immobile utilizzato
e affidano, altresì, all'Ente impositore la determinazione della
misura dell'imposta tra il minimo ed il massimo stabilito nella
tabella allegata alla legge, in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione;
che è intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei
Ministri, l'Avvocatura generale dello Stato che ha concluso per
l'inammissibilità ovvero l'infondatezza della questione;
Considerato che questa Corte con sentenza n. 103 del 1991 ha già
preso in esame identica questione dichiarando: l'illegittimità
costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66
convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, con modificazioni,
nella parte in cui - relativamente all'applicazione per l'anno 1989
dell'imposta comunale per l'esercizio, nel territorio del Comune, di
arti e professioni e di imprese - non consente ai soggetti d'imposta
di fornire alcuna prova contraria in ordine alla propria effettiva
redditività; nonché la non fondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2 del dcreto-legge 2 marzo
1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, con
modificazioni, per la parte in cui è attribuito ai Comuni, nei
confronti dell'imposta comunale per l'esercizio di arti e professioni
e di imprese, il potere di determinarne la misura;
che pertanto la questione relativa all'art. 1 si appalesa
manifestamente inammissibile essendo già stata accolta nel senso
auspicato dal remittente;
che, non essendo stati dedotti nuovi profili o argomentazioni
tali da indurre la Corte a mutare il proprio orientamento, va
dichiarata la manifesta infondatezza della questione concernente
l'art. 2;
Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva
degli enti locali e di finanza locale), convertito nella legge 24
aprile 1989 n. 144, con modificazioni, in riferimento agli artt. 3 e
53 della Costituzione, sollevata dal Tribunale amministrativo
regionale dell'Umbria, con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66
(Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti
locali e di finanza locale), convertito nella legge 24 aprile 1989 n.
144, con modificazioni, in riferimento agli artt.3 e 53 della
Costituzione, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale
dell'Umbria, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:244 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte