Ordinanza n. 244/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/06/1994 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 700Codice di procedura civile
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo unico della
legge 31 ottobre 1988, n. 471 (Norme concernenti l'opzione, per i
laureati in medicina e chirurgia, per l'iscrizione all'albo degli
odontoiatri), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 12 gennaio 1993 dal Pretore di Parma nel
procedimento civile vertente tra Manara Massimo e l'Ordine dei medici
chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Parma, iscritta al
n. 127 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno
1993;
2) n. 3 ordinanze emesse il 20 ottobre 1993 dal Tribunale di
Brescia nei procedimenti civili vertenti tra Zuaboni Laura ed altra,
Sidari Giuseppe ed altri, Pizzamiglio Giovanna e l'Ordine dei medici
e chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Brescia, iscritte
ai nn. 68, 69 e 70 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale,
dell'anno 1994;
Visto l'atto di costituzione di Pizzamiglio Giovanna nonché gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1994 il Giudice relatore
Vincenzo Caianiello;
Uditi gli avvocati Cesare Trebeschi e Fausto Cordiano per
Pizzamiglio Giovanna e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per
il Presidente del Consiglio dei ministri;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento ex art. 700 del codice
di procedura civile, promosso per l'accertamento del diritto del
ricorrente di rimanere iscritto sia all'albo dei medici chirurghi che
a quello degli odontoiatri senza esercitare alcuna opzione per l'uno
o per l'altro, il Pretore di Parma ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'articolo unico della legge 31 ottobre 1988 n. 471
(Norme concernenti l'opzione, per i laureati in medicina e chirurgia,
per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri) che prevede, per i
laureati in medicina e chirurgia immatricolati nel quinquennio
1980-85, la facoltà di optare per l'iscrizione all'albo degli
odontoiatri, con la conseguenza di impedire l'esercizio della
professione di medico per chi chieda l'iscrizione a quell'albo;
che ad avviso del giudice a quo ciò determinerebbe un'evidente
disparità di trattamento rispetto ai medici che, iscritti al
relativo corso di laurea in epoca precedente al 28 gennaio 1980 e
abilitati all'esercizio della professione medica, possono richiedere
l'iscrizione nell'albo degli odontoiatri senza perdere quella
nell'albo dei medici chirurghi (reg. ord. n. 127 del 1993);
che, nel corso di altri tre giudizi civili, promossi da soggetti
abilitati alla professione di medico-chirurgo, richiedenti
l'accertamento del loro diritto ad essere iscritti (oltreché
nell'albo dei medici) anche nell'albo degli odontoiatri, il Tribunale
di Brescia, con ordinanze di identico tenore emesse il 20 ottobre
1993 (reg. ord. nn. 68, 69 e 70 del 1994), ha sollevato analoga
questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della
legge n. 471 del 1988 per violazione dell'art. 3 della Costituzione,
in quanto la norma impugnata creerebbe una ingiustificata disparità
di trattamento tra medici chirurghi specialisti in odontoiatria, che
possono essere iscritti ad entrambi gli albi, e medici chirurghi non
specialisti, che, "pur essendo riconosciuti idonei all'esercizio
dell'odontoiatria, debbono optare per l'iscrizione all'uno o
all'altro albo";
che in uno di questi giudizi (reg. ord. n. 70 del 1994) si è
costituita la parte privata, aderendo alle considerazioni svolte
nell'ordinanza di rimessione;
che negli ultimi tre giudizi (reg. ord. 68, 69 e 70 del 1994) è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale - dopo aver ricordato
che la professione di dentista, separata ed autonoma da quella di
medico-chirurgo, è stata istituita in Italia con la legge n. 409 del
1985, emanata in attuazione della direttive comunitarie nn. 686 e 687
del 1978, relative al reciproco riconoscimento dei diplomi di
dentista, per agevolare l'esercizio del diritto di stabilimento e
della libera prestazione dei servizi in questo settore professionale
- ha osservato che "sulla legge n. 471 del 1988 la Commissione delle
comunità europee ha aperto una procedura di infrazione ai sensi
dell'art. 169 del Trattato, tuttora pendente dinanze alla Corte di
giustizia delle comunità (causa C-40/93)", soggiungendo che "la
Commissione contesta che con questa legge la Repubblica italiana ha
violato le direttive citate per il fatto di consentire, oltre i
limiti temporali inderogabilmente fissati dall'art. 19 dir.
78/686/CEE, l'accesso alla professione di dentista a persone prive
della formazione professionale richiesta dalla normativa comunitaria,
perché in possesso della sola laurea in medicina e non anche del
diploma di specializzazione)", per cui "questo stato delle cose è
certamente non privo di rilevanza ai fini della verifica della
costituzionalità, ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, della
apposizione di un termine per l'esercizio della facoltà di
iscrizione all'albo degli odontoiatri" e, in generale, della norma
impugnata.
Considerato che nelle ordinanze di rinvio manca ogni cenno di
motivazione sul profilo, già esistente al momento della rimessione
delle questioni di legittimità costituzionale - e sul quale si
sofferma anche l'Avvocatura generale dello Stato nelle citate
deduzioni difensive - della compatibilità della norma impugnata con
le direttive comunitarie del Consiglio nn. 686 e 687 del 25 luglio
1978 (in Gazzetta ufficiale delle comunità europee n. L 233 del 24
agosto 1978);
che tale profilo, attenendo alla operatività della norma
oggetto degli incidenti di costituzionalità, investe la rilevanza
delle questioni, onde di esso ogni giudice, nel sollevarle, deve
farsi carico ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87,
pena l'inammissibilità delle questioni medesime (ordd. nn. 269, 79,
8 del 1991, 450, 389, 78 del 1990, 152 del 1987).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 31
ottobre 1988 n. 471 (Norme concernenti l'opzione, per i laureati in
medicina e chirurgia, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri),
sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore
di Parma e dal Tribunale di Brescia con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:244 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte