Ordinanza n. 244/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/07/1998 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 217/1990
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 1Costituzione
- art. 3legge 217/1990
- art. 4legge 217/1990
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1,
della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a
spese dello Stato per i non abbienti), promosso con ordinanza emessa
il 9 giugno 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Perugia, iscritta al n. 684 del registro ordinanze 1997
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima
serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1998 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che, con ordinanza del 9 giugno 1997, il giudice per le
indagini preliminari presso il tribunale di Perugia, chiamato a
pronunciarsi nel corso di un procedimento penale su un'istanza di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ha sollevato, in
riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, della legge 30
luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato
per i non abbienti), nella parte in cui non prevede che il giudice
possa valutare, ai fini della ammissione al beneficio, elementi
diversi da quelli risultanti dalla documentazione prodotta
dall'interessato, e, in particolare, dalla autocertificazione
prevista dall'art. 5, comma 1, lettera b) della stessa legge;
che, ad avviso del remittente, la disposizione censurata,
attribuendo al giudice il compito di verificare soltanto la
regolarità della richiesta e la completezza della documentazione da
allegare alla domanda, con conseguente dovere di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato ove ricorrano le condizioni di reddito
alle quali detta ammissione è subordinata, contrasterebbe con l'art.
3, primo comma, della Costituzione sotto il profilo della
irragionevolezza della disciplina, poiché non consentirebbe al
giudice alcuna valutazione che non sia puramente formale in ordine
all'ammontare dei redditi del richiedente;
che, infatti, alla stregua dell'art. 6, comma 1, della legge n.
217 del 1990, il patrocinio a spese dello Stato, secondo il
remittente, verrebbe accordato anche in presenza di concreti e seri
elementi, emergenti dagli stessi atti del procedimento penale, che
dimostrino, come nel caso di specie, in contrasto con il tenore dei
documenti presentati, redditi incompatibili con il godimento del
beneficio;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 144 del 1992, nel
dichiarare non fondata, in riferimento agli artt. 1 e 3 della
Costituzione, analoga questione di costituzionalità degli artt. 3 e
4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, ebbe già a rilevare che la
snella procedura di ammissione al beneficio prevista dall'art. 6,
benché non lasci spazio ad alcuna verifica o controllo preventivi da
parte del giudice competente, è da ritenere pienamente attuativa del
dettato costituzionale, poiché la garanzia del patrocinio dei non
abbienti deve essere assicurata in tempi brevi, incompatibili con
controlli e indagini di una qualche durata sull'effettivo reddito
dell'istante;
che la limitatezza dell'accertamento compiuto in sede di
ammissione - osservò ancora questa Corte - non vanifica le ragioni
dell'erario: il legislatore ha previsto che copia dell'istanza
dell'interessato e del decreto di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato, unitamente alle dichiarazioni e alla documentazione
allegate, siano trasmesse all'Intendente di finanza, il quale
"verifica l'esattezza (. . .) dell'ammontare del reddito attestato
dall'imputato" (art. 6, comma 3), e può anche disporre un controllo
a mezzo della Guardia di finanza;
che in sede di successivo accertamento assumono rilievo anche i
redditi che non sono stati assoggettati ad imposta e, tra questi, i
redditi per i quali sia stata elusa l'imposizione fiscale o che, come
si ipotizza nel caso di specie, provengano da attività illecite;
che, se a seguito di tali accertamenti e verifiche risulta un
reddito superiore al limite legale, l'Intendente di finanza propone
al giudice competente la revoca o la modifica del beneficio, con gli
effetti recuperatori stabiliti dall'art. 11 in favore dello Stato e
con l'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.
5, comma 7, a carico dell'indebito beneficiario;
che nessun argomento nuovo risulta addotto nell'ordinanza di
rimessione rispetto a quanto non sia già stato oggetto di vaglio da
parte di questa Corte nella sentenza citata;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6, comma 1, della legge 30 luglio 1990, n.
217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non
abbienti), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della
Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Perugia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Milana
Depositata in cancelleria il 3 luglio 1998.
Il cancelliere: Milana
ECLI:IT:COST:1998:244 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte