Ordinanza n. 245/1986
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/11/1986 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
citata
- art. 7legge 49/1985
- art. 39legge 87/1953
- art. 27legge 87/1953
- art. 41legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Trentino-Alto Adige
notificato il 14 maggio 1986, depositato in Cancelleria il 28
successivo ed iscritto al n. 24 del Registro 1986 per conflitti di
attribuzione, sorto a seguito del decreto del Ministro dell'industria,
commercio e artigianato 8 novembre 1985 (pubblicato sulla G.U. del 17
marzo 1986, n. 63), avente ad oggetto "Procedura di attuazione
dell'art. 7 della l. 27 febbraio 1985, n. 49, concernente provvedimenti
per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei
livelli di occupazione".
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udito nella Camera di Consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che con ricorso notificato il 14 maggio 1986 al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro del
Tesoro e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la Regione
Trentino-Alto Adige ha sollevato conflitto di attribuzione, impugnando
il decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 8
novembre 1985 (pubblicato sulla G.U. del 17 marzo 1986, n. 63), avente
ad oggetto "Procedura di attuazione dell'art. 7 della l. 27 febbraio
1985, n. 49, concernente provvedimenti per il credito alla cooperazione
e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione";
che nel ricorso si premette che la Regione ha impugnato anche la l.
27 febbraio 1985, n. 49 e si lamenta l'invasione di competenze ad essa
garantite dallo Statuto speciale d'autonomia, chiedendosi, previa
sospensione, l'annullamento del decreto impugnato;
che dinanzi a questa Corte si è costituito il Presidente del
Consiglio dei Ministri, eccependo l'inammissibilità del ricorso
perché ad esso medesimo" non rivolto né notificato";
Rilevato, che effettivamente il ricorso non risulta notificato al
Presidente del Consiglio dei Ministri;
Considerato che, a norma dell'art. 39 della l. 11 marzo 1953, n. 87
e dell'art. 27 delle norme integrative 16 marzo 1956, i conflitti di
attribuzione tra Stato e Regioni debbono svolgersi esclusivamente in
contraddittorio tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il
Presidente della Regione interessata, qualunque sia l'autorità dello
Stato o della Regione che abbia emanato l'atto impugnato;
che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sent. 16 giugno
1983, n. 172), la mancata notificazione del ricorso della Regione al
Presidente del Consiglio dei Ministri lo rende inammissibile;
Visti gli artt. 41 e 26 della l. 11 marzo 1953, n. 87;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile il conflitto di attribuzione
promosso dalla Regione Trentino-Alto Adige con il ricorso indicato in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO
BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:245 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte