Ordinanza n. 245/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/03/1988 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Umbria notificato il
7 febbraio 1985, depositato in Cancelleria il 25 successivo ed
iscritto al n. 12 del Registro 1985, per conflitto di attribuzione
sorto a seguito della sentenza del T.A.R. dell'Umbria n. 590 del
4-10 dicembre 1984, che ha annullato il decreto del Presidente della
Giunta regionale Umbra in data 2 novembre 1983, n. 690, recante
l'approvazione della variante al P.R.G. del Comune di Acquasparta;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella Camera di Consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che la Regione Umbria ha sollevato conflitto di
attribuzione nei confronti dello Stato avverso la sentenza del T.A.R.
dell'Umbria n. 590 del 4-10 dicembre 1984, che ha annullato il
decreto del Presidente della Giunta 2 novembre 1983 n. 690, di
approvazione di una variante del P.R.G. del Comune di Acquasparta,
ritenendolo in contrasto con il piano urbanistico territoriale ancora
in itinere, dovendo essere approvato con legge regionale;
che la Regione lamenta in sostanza che in tal modo la sentenza
avrebbe conferito forza di legge ad un atto che tale forza ancora non
aveva, così invadendo la competenza legislativa e amministrativa
regionale, in relazione agli artt. nn. 101, 117, 118, 121 e 127
Cost.;
che, il Presidente del Consiglio dei Ministri, costituito in
giudizio a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, osserva in contrario
che - ferma restando, ai fini della valutazione della censura, la
distinzione tra scorretto esercizio della giurisdizione e vero e
proprio travalicamento della potestà giurisdizionale, invasivo delle
attribuzioni regionali - il ricorso dovrebbe nel merito ritenersi
infondato poiché la sentenza non avrebbe assunto il contrasto con il
progetto di piano come vizio di violazione di legge, ma come vizio di
eccesso di potere, per la rilevata contraddittorietà tra valutazioni
espresse in sedi diverse dalla stessa Giunta regionale, e per difetto
di motivazione;
che, in una memoria depositata in vista della trattazione della
causa la Regione ha svolto ulteriormente la propria censura,
sottolineando altresì che, avendo il T.A.R., con l'attribuzione al
progetto di piano ancora in itinere degli stessi effetti della legge,
esorbitato dall'ambito del potere giudiziario e invaso il potere
legislativo regionale, non potrebbe contestarsi che, nella specie,
l'errore del Tribunale si sia tradotto nella menomazione delle
competenze garantite ad essa Regione; conclude poi chiedendo che la
discussione del ricorso avvenga in udienza pubblica, ed insistendo
per l'accoglimento del ricorso medesimo;
Considerato che non esistono ragioni che consiglino il rinvio
della causa in pubblica udienza;
che, questa Corte ha ripetutamente ritenuta l'inammissibilità
di conflitti tra Stato e Regione - in relazione ad atti
giurisdizionali - sui quali quest'ultima non contesti in radice la
spettanza del potere all'organo giurisdizionale, ma si limiti a
"censurare il modo come la giurisdizione si è concretamente
esplicata, denunziando eventuali errori in iudicando nei quali il
giudice...sarebbe incorso" (sent. n. 289 del 1974), e chieda perciò,
in definitiva, alla Corte medesima di correggere tali errori, così
attribuendole un ruolo di giudice dell'impugnazione che,
all'evidenza, non le compete (sent. n. 70 del 1985);
che, nella fattispecie, la censura si risolve, nella sostanza,
in una critica dell'iter decisorio del T.A.R., assumendosi che esso
avrebbe scorrettamente applicato una norma non ancora dotata di
efficacia legislativa;
che, pertanto, atteso che tale fattispecie si inquadra tra
quelle contemplate dalla ricordata giurisprudenza di questa Corte, il
ricorso della Regione Umbria deve ritenersi manifestamente
inammissibile;
Visto l'art. 27 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile il ricorso proposto dalla
Regione Umbria avverso la sentenza del T.A.R. dell'Umbria n. 590 del
4-10 dicembre 1984.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:245 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte