Ordinanza n. 245/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/04/1989 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 168/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo
comma, della legge 22 aprile 1982, n. 168 (Misure fiscali per lo
sviluppo dell'edilizia abitativa), promosso con ordinanza emessa il
14 aprile 1988 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma
sul ricorso proposto da Di Girolamo Maria contro il secondo Ufficio
del Registro Atti Pubblici di Roma, iscritta al n. 803 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso del procedimento iniziato da Di Girolamo
Maria ed avente ad oggetto un avviso di liquidazione dell'imposta
sull'incremento di valore degli immobili in relazione alla vendita di
una abitazione effettuata nel 1983, la Commissione tributaria di
primo grado di Roma con ordinanza del 14 aprile 1988 (reg. ord. n.
803 del 1988) ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, secondo comma, della legge n. 168 del 1982;
che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione, che prevede
l'esenzione dall' I.N.V.I.M. delle alienazioni a titolo oneroso di
abitazioni non di lusso, effettuate successivamente alla data di
entrata in vigore della legge e fino al 31 dicembre 1983, a
condizione che l'alienante reimpieghi entro un anno interamente
l'intero corrispettivo nell'acquisto di altro immobile da destinare a
propria abitazione, sarebbe in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, nella parte in cui esclude dal beneficio fiscale il
caso di mancato reimpiego, anche parziale, del corrispettivo
conseguito;
che, il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto, ha
chiesto che la questione venga dichiarata manifestamente infondata;
Considerato che la questione dev'essere dichiarata manifestamente
infondata in quanto già ritenuta tale con ord. n. 341 del 1987,
nella quale si è osservato che le situazioni poste a confronto, di
chi destini "interamente" il corrispettivo dell'alienazione di
immobile (avente determinate caratteristiche) all'acquisto di altro
immobile adibito a propria abitazione, con il conseguente beneficio,
per ciò stesso, dell'esenzione dall'I.N.V.I.M., e chi invece
reimpieghi solo "parzialmente" tale corrispettivo nel suddetto
acquisto, sono palesemente differenti in relazione alla ratio della
norma, che è sostanzialmente quella di introdurre incentivi per lo
sviluppo dell'edilizia abitativa;
che, infatti, il beneficio tributario in parola perderebbe di
concreto significato ove l'esenzione fosse estesa all'ipotesi del
reimpiego "parziale", il quale invero sarebbe comprensivo, anche
dell'ipotesi di un reimpiego assolutamente "minimo", come tale del
tutto incompatibile con le finalità e la funzione stessa della
disposizione impugnata, che sono appunto quelle di promuovere il
pieno utilizzo del denaro nell'acquisto di immobili destinati a
propria abitazione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 22 aprile 1982
n. 168 (Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa),
sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dalla Commissione
tributaria di primo grado di Roma con l'ordinanza indicata in
epigrafe, già dichiarata manifestamente infondata con ord. n. 341
del 1987.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1989.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:245 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte