Ordinanza n. 245/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/05/1993 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 407/1990
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1993
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5,
quattordicesimo comma, della legge 29 dicembre 1991 (recte 1990), n.
407 (Disposizionidiverse per l'attuazione della manovra di finanza
pubblica 1991-93), promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1992 dal
Pretore di Fermo nel procedimento civile vertente tra Flaiani Paolo e
l'INPS, iscritta al n. 318 del registro ordinanze 1992 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie
speciale, dell'anno 1992;
Udito nella camera di consiglio del 31 marzo 1993 il Giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Ritenuto che, nel giudizio promosso contro l'INPS da Flaiani Paolo
- volto alla restituzione del contributo, relativo al primo anno
della sua attività di libero professionista, versato al Servizio
Sanitario Nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 14, della legge 29
dicembre 1990, n. 407 -, il Pretore di Fermo ha sollevato, con
ordinanza emessa il 29 marzo 1992, questione di legittimità
costituzionale della predetta norma, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, nella parte in cui non consente al libero
professionista la prova di aver percepito un reddito inferiore a
quello minimo presunto per la determinazione del contributo sociale
di malattia;
Considerato che, nel risolvere identica questione di legittimità
costituzionale, sollevata dal Pretore di Lecce con ordinanza 30
novembre 1991 (richiamata dallo stesso Pretore di Fermo), questa
Corte, con sentenza n. 256/1992, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, della legge 29
dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della
manovra di finanza pubblica 1991-93), nella parte in cui, nella
determinazione del contributo dovuto dai soggetti ivi contemplati,
non consente prova contraria di un minore effettivo imponibile;
Considerato che, per effetto della predetta pronuncia, la
questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di
Fermo si appalesa manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1993, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, della legge 29
dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della
manovra di finanza pubblica 1991-93), sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Fermo, con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:245 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte