Ordinanza n. 245/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/06/1994 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12legge 652/1939
- art. 13legge 652/1939
- art. 15legge 652/1939
usata come parametro
citata
- art. 65d.P.R. 1142/1949
- art. 66d.P.R. 1142/1949
- art. 67d.P.R. 1142/1949
- art. 68d.P.R. 1142/1949
- art. 69d.P.R. 1142/1949
- art. 70d.P.R. 1142/1949
- art. 71d.P.R. 1142/1949
- art. 83d.P.R. 1142/1949
- art. 6d.P.R. 604/1973
- art. 10legge 679/1969
- art. 16d.P.R. 636/1972
- art. 69d.P.R. 636/1972
- art. 13legge 679/1969
- art. 12legge 1249/1939
- art. 12d.lgs. 514/1948
- art. 2d.lgs. 514/1948
- art. 15d.lgs. 514/1948
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 12, 13 e 15
del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 (Accertamento generale
dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e
formazione del nuovo catasto edilizio urbano) convertito, con
modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249 e ulteriormente
modificato dal decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514
(Modificazioni alla legge sul nuovo catasto edilizio urbano e alla
legge sulla costituzione, attribuzione e funzionamento delle
Commissioni censuarie), degli artt. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 83
del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142 (Approvazione del Regolamento per
la formazione del nuovo catasto edilizio urbano), dell'art. 6 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604 (Revisione degli estimi e del
classamento del catasto terreni e del catasto edilizio urbano),
dell'art. 10 della legge 1 ottobre 1969, n. 679 (Semplificazione
delle procedure catastali), dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 del decreto
ministeriale 20 luglio 1970 (Approvazione dell'istruzione provvisoria
concernente l'attuazione di talune disposizioni contenute nell'art.
10 della legge 1 ottobre 1969, n. 679, a complemento di quelle
approvate con decreto ministeriale 5 novembre 1969, in materia di
catasto dei terreni) e del paragrafo 29- bis del decreto ministeriale
13 dicembre 1961 (Istruzione per la conservazione del catasto
edilizio urbano), aggiunto dal decreto ministeriale 6 ottobre 1989,
n. 3/3309, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 5 luglio ed il 20
settembre 1993 dalla Commissione tributaria di primo grado di Firenze
sui ricorsi proposti da Ambanelli Marisa ed altro e da Vannelli Lido
contro l'U.T.E. di Firenze, iscritte ai nn. 794 e 795 del registro
ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1994 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che con ricorso proposto avanti la Commissione tributaria
di primo grado di Firenze, Ambanelli Marisa e Sivieri Nedo Franco
hanno impugnato il provvedimento di determinazione della classe e
della categoria catastale dell'immobile di loro proprietà e l'atto
impositivo conseguente, e che analogo ricorso, avanti la stessa
autorità giurisdizionale, ha proposto Vannelli Lido, con analoghe
doglianze, avendo tutti i ricorrenti casualmente appreso che i
rispettivi immobili sarebbero stati censiti dall'ufficio tecnico
erariale di Firenze secondo la procedura di cui al d.P.R. 1 dicembre
1949, n. 1142, vale a dire con la pubblicazione degli atti presso la
casa comunale per un periodo temporale di giorni trenta, termine
utile per ricorrere avverso gli stessi;
che i ricorrenti hanno chiesto alla Commissione tributaria di
primo grado l'annullamento degli atti di classamento concernenti i
rispettivi immobili;
che i ricorsi sono stati interlocutoriamente decisi con
ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale per l'esame della
questione di costituzionalità:
a) degli artt. 12, 13 e 15 del regio decreto-legge 13 aprile
1939, n. 652 (Accertamento generale dei fabbricati urbani,
rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto
edilizio urbano) convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto
1939, n. 1249, e ulteriormente modificato dal decreto legislativo 8
aprile 1948, n. 514 (Modificazioni alla legge sul nuovo catasto
edilizio urbano e alla legge sulla costituzione, attribuzione e
funzionamento delle Commissioni censuarie);
b) degli artt. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 83 del d.P.R. 1
dicembre 1949, n. 1142 (Approvazione del Regolamento per la
formazione del nuovo catasto edilizio urbano);
c) dell'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604 (Revisione
degli estimi e del classamento del catasto terreni e del catasto
edilizio urbano);
d) dell'art. 10 della legge 1 ottobre 1969, n. 679
(Semplificazione delle procedure catastali);
e) dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 20
luglio 1970 (Approvazione dell'istruzione provvisoria concernente
l'attuazione di talune disposizioni contenute nell'art. 10 della
legge 1 ottobre 1969, n. 679, a complemento di quelle approvate con
decreto ministeriale 5 novembre 1969, in materia di catasto dei
terreni);
f) del paragrafo 29- bis del decreto ministeriale 13 dicembre
1961 (Istruzione per la conservazione del catasto edilizio urbano)
aggiunto dal decreto ministeriale 6 ottobre 1989, n. 3/3309
(Integrazione all'istruzione per la conservazione del catasto
edilizio urbano);
che la Commissione tributaria rimettente ha convenuto con i
ricorrenti circa l'interpretazione delle norme impugnate, secondo la
quale gli accertamenti catastali non potrebbero essere notificati
direttamente agli interessati, dovendo essere depositati nella casa
comunale, con avviso al pubblico fornito attraverso l'affissione di
un manifesto contenente l'invito a prendere visione degli
accertamenti presso di essa ed, eventualmente, a ricorrere avverso i
medesimi (in particolare le prime disposizioni impugnate, con la loro
procedura semplificata per gli accertamenti catastali, avrebbero
esteso la loro sfera di efficacia anche alle ipotesi di accertamenti
per "un rilevante numero di unità immobiliari urbane", in forza
delle ultime e più recenti disposizioni normative, quali ad esempio
il decreto ministeriale n. 3/3309 del 1989, cui si sarebbe attenuto
l'Ufficio tecnico erariale fiorentino);
che la mancata notificazione diretta all'interessato
dell'accertamento catastale, diversamente da quanto praticato in
tutti gli altri settori della legislazione tributaria (come ad
esempio previsto dall'art. 16, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 636) sarebbe in evidente contrasto con l'art. 3 della
Costituzione (specie l'art. 69, ultimo comma, del d.P.R. n. 1142 del
1949, comporterebbe una palese disparità di trattamento fra i
soggetti destinatari degli atti di accertamento tributari, in quanto
la norma privilegerebbe le amministrazioni dello Stato, prevedendo
che sia loro dato "particolare avviso" della pubblicazione negli albi
dei vari comuni per i beni interessanti quelle amministrazioni);
che la questione sarebbe rilevante, poiché i ricorsi, sulla
base della legislazione vigente, di cui si contesta la legittimità
costituzionale, sarebbero tardivamente proposti;
che, consentendo la normativa in questione una presunzione di
conoscenza affidata in modo aleatorio alla pubblicazione del
manifesto (il quale darebbe notizia circa il deposito presso la casa
comunale degli atti di accertamento, della possibilità di prenderne
visione e di frapporvi ricorso), si verrebbe a eliminare ogni
possibilità di difesa contro l'atto impositivo, in quanto
l'interessato verrebbe ad essere, con probabilità, in ritardo
rispetto al termine stabilito dall'art. 15 del r.d.l. n. 652 del
1939;
che tali disposizioni violerebbero anche l'art. 24, secondo
comma, della Costituzione, giacché esse non garantirebbero il
diritto di difesa dell'interessato avverso l'accertamento catastale;
che, infine, nel procedimento instaurato su ricorso del Vannelli
tale complesso normativo violerebbe, secondo le Commissioni
rimettenti, anche l'art. 113, primo e secondo comma, dove si afferma
il diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica
amministrazione (lesivi dei diritti e degli interessi legittimi) e si
escludono limitazioni di tutela per determinate categorie di atti;
che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'inammissibilità e, comunque, per il rigetto della
sollevata questione e riportandosi agli argomenti già svolti nella
memoria depositata in occasione d'una precedente, analoga questione
(v. ord. n. 91 del 1994);
che, in particolare, l'Avvocatura aveva eccepito l'irrilevanza
della questione, non avendo il giudice rimettente motivato sulla
conoscenza, da parte dei contribuenti, delle "categorie" e "classi"
degli immobili, mentre la comune esperienza renderebbe probabile la
loro conoscibilità, quanto meno nell'occasione dell'annuale
compilazione del modello 740;
che, inoltre, la Commissione tributaria avrebbe impugnato una
congerie di disposizioni fra le quali alcune con carattere
palesemente non legislativo (quelle contenute nel regolamento
approvato con d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142 e nei decreti
ministeriali 20 luglio 1970 e 6 ottobre 1989) e altre non pertinenti
(l'art. 10 della legge 1 ottobre 1969, n. 679; l'art. 13 del r.d.l.
13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n.
1249; l'art. 12, primo e secondo comma, del predetto regio
decreto-legge n. 652 del 1939);
che, in conclusione, la questione andrebbe ristretta all'art.
12, terzo comma, (come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo
8 aprile 1948, n. 514), e all'art. 15 del regio decreto-legge n. 652
del 1939;
che, con riferimento a quest'ultima disposizione, la questione
potrebbe, peraltro, essere prospettata in via alternativa o con
riferimento al dies a quo o con riferimento all'effetto preclusivo
(rispetto a una controversia sul credito tributario - Irpef o Ici -
che coinvolgesse il classamento in via incidentale) derivante dal
decorso dell'anzidetto termine;
che l'alternatività, dunque, osterebbe a un intervento
manipolativo della Corte costituzionale;
che, nel merito, la questione sarebbe comunque infondata con
riferimento ad entrambi i parametri invocati.
Considerato che le due ordinanze trattano, pressoché negli stessi
termini, l'impugnazione delle medesime norme giuridiche e, quindi,
vanno riunite e congiuntamente decise;
che come già stabilito per la precedente questione, sollevata
sostanzialmente negli stessi termini e dalla stessa Commissione
tributaria (sia pure diversamente composta) deve essere accolta
l'eccezione d'inammissibilità come sollevata dall'Avvocatura
generale dello Stato, poiché - a prescindere dai pur fondati rilievi
sul difetto della forza di legge per gran parte degli atti impugnati
- dalle ordinanze di rimessione non si rileva in base a quali fatti
giuridici l'amministrazione finanziaria ha proceduto alla
classificazione (o alla riclassificazione) degli immobili di
proprietà dei ricorrenti e, dunque, non è dato sapere quale delle
molteplici fonti normative impugnate disciplina il caso in esame;
che la questione sollevata è, pertanto, al pari di quella
(pressoché identica) già decisa con l'ordinanza n. 91 del 1994,
manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale:
a) degli artt. 12, 13 e 15 del regio decreto-legge 13 aprile
1939, n. 652 (Accertamento generale dei fabbricati urbani,
rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto
edilizio urbano) convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto
1939, n. 1249, e ulteriormente modificato dal decreto legislativo 8
aprile 1948, n. 514 (Modificazioni alla legge sul nuovo catasto
edilizio urbano e alla legge sulla costituzione, attribuzione e
funzionamento delle Commissioni censuarie);
b) degli artt. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 83 del d.P.R. 1
dicembre 1949, n. 1142 (Approvazione del Regolamento per la
formazione del nuovo catasto edilizio urbano);
c) dell'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604 (Revisione
degli estimi e del classamento del catasto terreni e del catasto
edilizio urbano);
d) dell'art. 10 della legge 1 ottobre 1969, n. 679
(Semplificazione delle procedure catastali);
e) dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 20 luglio
1970 (Approvazione dell'istruzione provvisoria concernente
l'attuazione di talune disposizioni contenute nell'art. 10 della
legge 1 ottobre 1969, n. 679, a complemento di quelle approvate con
decreto ministeriale 5 novembre 1969, in materia di catasto dei
terreni);
f) del paragrafo 29- bis del decreto ministeriale 13 dicembre
1961 (Istruzione per la conservazione del catasto edilizio urbano)
aggiunto dal decreto ministeriale 6 ottobre 1989, n. 3/3309
(Integrazione all'istruzione per la conservazione del catasto
edilizio urbano);
sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo
comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione dalla
Commissione tributaria di primo grado di Firenze con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:245 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte