Ordinanza n. 245/1998
Altra decisione · depositata il 03/07/1998 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 28d.P.R. 431/1997
- art. 105d.lgs. 112/1998
- art. 27legge 59/1997
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia
notificato il 13 febbraio 1998, depositato in cancelleria il 19
successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'art.
28, commi 2 e 3 del d.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431 recante:
"Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche", ed iscritto al
n. 7 del registro conflitti 1998.
Udito nell'udienza pubblica del 2 giugno 1998 il giudice relatore
Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha proposto
conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio
dei Ministri in relazione al d.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431, recante
"Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche", per la
dichiarazione, previa sospensione dell'efficacia dell'atto, che "non
spetta allo Stato trasferire con regolamento nuove funzioni alla
Regione Friuli-Venezia Giulia e per il conseguente annullamento dei
commi 2 e 3 dell'art. 28" del provvedimento;
che la Regione contesta il conferimento di nuove funzioni in
quanto realizzato in violazione del procedimento "paritetico" di cui
all'art. 65 dello statuto speciale di autonomia (legge costituzionale
31 gennaio 1963, n. 1), nonché della potestà legislativa di tipo
esclusivo ad essa spettante ex art. 4 numero 1) del medesimo statuto
in materia di "ordinamento degli uffici";
che, in via subordinata, la Regione eccepisce che il d.P.R. n.
431 del 1997 contrasta con il "principio di legalità sostanziale"
poiché disciplina oggetti diversi da quelli per i quali la fonte
secondaria ha ricevuto autorizzazione dall'art. 15, comma 1, del
d.lgs. 14 agosto 1996, n. 436;
che la ricorrente ha successivamente depositato presso la
cancelleria di questa Corte l'ordinanza n. 506 del 26 marzo 1998 con
la quale il Tar per il Lazio -sezione terza ter ha accolto la domanda
incidentale di sospensione del d.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431,
relativamente ai commi 2 e 3 dell'art. 28, "nella parte in cui le
disposizioni regolamentari impugnate si applicano alla Regione
Friuli-Venezia Giulia";
che, in prossimità dell'udienza pubblica, la Regione
Friuli-Venezia Giulia ha altresì depositato - previa notifica alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituita nel presente
giudizio - la dichiarazione di rinuncia al ricorso per conflitto di
attribuzione "in considerazione della intervenuta cessazione della
materia del contendere" conseguente all'entrata in vigore dell'art.
105, comma 3, lettera a), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59), disposizione attributiva alle province delle
funzioni già conferite alla ricorrente con l'atto impugnato.
Considerato che, ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la
rinuncia al ricorso, qualora manchino altre parti costituite, produce
di per sé l'effetto di estinguere il processo (cfr. ordinanza n. 524
del 1995).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Milana
Depositata in cancelleria il 3 luglio 1998.
Il cancelliere: Milana
ECLI:IT:COST:1998:245 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte