Ordinanza n. 245/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/06/1999 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 160, secondo
comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 3 luglio
1998 dal Tribunale militare di Cagliari, iscritta al n. 41 del
registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Ritenuto che il Tribunale militare di Cagliari ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 160, secondo
comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede, fra gli
atti che producono l'effetto di interrompere il corso della
prescrizione del reato, l'interrogatorio reso davanti alla polizia
giudiziaria su delega del pubblico ministero, deducendone il
contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione;
che a parere del giudice a quo sarebbe del tutto irragionevole
non includere nella dizione "interrogatorio reso davanti al pubblico
ministero" anche l'interrogatorio reso davanti alla polizia
giudiziaria su delega del pubblico ministero data l'identità dei due
atti, promananti sempre dal medesimo organo;
che sarebbe altresì violato il diritto di difesa in quanto
l'indagato interrogato dalla polizia giudiziaria su delega del
pubblico ministero potrebbe fare affidamento sul decorso del termine
della prescrizione e sarebbe quindi maggiormente garantito mentre
l'imputato interrogato direttamente dal magistrato si troverebbe di
fronte al compimento di un atto avente efficacia interruttiva;
che nel giudizio non si è costituita la parte privata né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Considerato che questa Corte chiamata più volte a pronunciarsi sul
medesimo tema ha affermato - v. da ultimo ordinanze n. 178 del 1997 e
n. 412 del 1998 - esserle inibita l'adozione di pronunce additive del
tipo richiesto dal giudice a quo ostandovi il principio di legalità
sancito dall'art. 25 della Costituzione;
che gli argomenti ulteriori addotti a sostegno della questione
non modificano quanto da questa Corte ribadito nella citata ordinanza
n. 412 del 1998, successiva all'ordinanza del giudice rimettente;
che pertanto la questione proposta deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 160, secondo comma, del codice
penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma,
della Costituzione, dal Tribunale militare di Cagliari con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:245 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte