Ordinanza n. 245/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/2000 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 205Codice della strada
- art. 127Codice di procedura penale
- art. 295Codice di procedura civile
- art. 113Costituzione
- art. 22legge 689/1981
- art. 23legge 689/1981
- art. 120d.lgs. 360/1993
- art. 22-bislegge 689/1981
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 5,
ultima parte, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), promossi con ordinanze emesse il 2 aprile 1999
dal pretore di Padova, sezione distaccata di Camposampiero e l'11
giugno 1999 (n. 2 ordinanze) dal Tribunale di Padova, rispettivamente
iscritte ai nn. 372, 570 e 571 del registro ordinanze 1999 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 26 e 42,
prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che il pretore di Padova, sezione distaccata di
Camposampiero, nel corso di un procedimento instaurato a seguito di
opposizione, ex art. 22 della legge n. 689 del 1981, a provvedimento
prefettizio di sospensione della patente di guida in relazione alla
contestata violazione dell'art. 189, commi 1, 6 e 7, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), ha
sollevato, con ordinanza del 2 aprile 1999 (R.O. n. 372 del 1999),
questione di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 5,
dello stesso decreto, nella parte in cui prevede che avverso il
provvedimento di sospensione della patente, di cui al comma 3, è
ammessa opposizione "ai sensi dell'art. 205 c.d.s.", anziché "avanti
il giudice penale procedente e, in caso di già avvenuta definizione
del procedimento penale, ai sensi dell'art. 205 c.d.s.";
che, ad avviso del rimettente, l'attribuzione del giudizio di
opposizione al provvedimento prefettizio in questione alla competenza
del pretore in sede civile si porrebbe in contrasto con l'art. 3
della Costituzione per irragionevolezza della disciplina;
che tale disciplina costringerebbe, anzitutto, l'interprete
ad improvvisare la soluzione di questioni applicative essenziali,
tipico oggetto della scelta discrezionale-sistematica del
legislatore, quale, ad esempio, quella del rapporto tra la
sospensione provvisoria e quella definitiva eventualmente applicata
dal giudice penale, o dallo stesso prefetto nei casi in cui il
procedimento penale si chiuda senza pronuncia di merito;
che, inoltre, riferendosi le ipotesi nelle quali il prefetto
può o deve sospendere provvisoriamente la patente a casi nei quali
necessariamente è iniziato un procedimento penale, avente per
oggetto proprio l'accertamento del fatto in discussione, la
previsione della opposizione ex art. 205 c.d.s. davanti al giudice
civile imporrebbe l'apertura di un controprocedimento parallelo a
quello penale, avente, in definitiva, ad oggetto l'accertamento del
reato, presupposto della legittimità dell'applicazione della misura
provvisoria;
che ne risulterebbe, secondo il rimettente, la
irragionevolezza della scelta legislativa, per almeno un duplice
ordine di incongruenze: l'affidamento al giudice civile della
cognizione di un fatto e di una problematica sui quali è già
pendente la cognizione dell'autorità giudiziaria penale; la
previsione di una controistruttoria da parte del giudice civile, in
pendenza di un procedimento penale caratterizzato pur sempre, almeno
nella fase delle indagini preliminari, dalla tendenziale segretezza
dell'attività di indagine e dai connessi vincoli, con rischio di
scardinare l'ordinario andamento del procedimento stesso;
che, sempre secondo l'ordinanza di rimessione, non varrebbe
il richiamo al principio dell'autonomia del procedimento civile
rispetto a quello penale, affermato dal nuovo codice di procedura
penale, perché, in realtà, nel procedimento ex art. 22 della legge
n. 689 del 1981 il giudice ha pieni poteri di autonoma ricerca
probatoria, sicché, strutturalmente, detto procedimento sarebbe del
tutto simile al procedimento penale e comunque del tutto peculiare
rispetto ai canoni probatori del procedimento civile;
che nemmeno potrebbe sostenersi - si afferma nella ordinanza
- che il provvedimento prefettizio, per la sua provvisorietà ed
autonomia rispetto al successivo provvedimento definitivo, abbia
delle sue peculiarità, tali da giustificarne l'attribuzione alla
competenza del giudice civile, in quanto in realtà detto
provvedimento si caratterizza per la natura sostanzialmente
anticipatoria degli effetti propri della sanzione accessoria che
verrà applicata, ciò che rafforzerebbe la necessità che la
cognizione sia data al giudice che già conosce della intera
problematica;
che la soluzione proposta dal giudice a quo sarebbe, ad
avviso dello stesso, ricavabile univocamente dal sistema normativo
vigente e non richiederebbe alcun intervento riservato alla
discrezionalità del legislatore, essendo sufficiente il riferimento
al giudice penale che potrebbe provvedere in camera di consiglio, ex
art. 127 cod. proc. pen. e 38, secondo comma, disp. att. stesso
codice, mentre il mantenimento del richiamo all'art. 205 c.d.s.
consentirebbe di disciplinare esaurientemente anche l'ipotesi
residuale di una definizione del procedimento penale avvenuta prima
dell'adozione del provvedimento di sospensione provvisoria;
che la medesima questione è stata sollevata, con altre due
ordinanze di identico contenuto - emesse in data 11 giugno 1999, dal
Tribunale di Padova (R.O. nn. 570 e 571 del 1999) - salvo il
riferimento, nella prima, ad una istanza da parte della prefettura
convenuta nel giudizio a quo di sospensione di detto giudizio ex
art. 295 cod. proc. civ., in attesa della definizione del
procedimento penale - in relazione alla quale non risulta se il
rimettente si sia già pronunciato -;
che nel giudizio introdotto con la ordinanza del pretore di
Padova (R.O. n. 372 del 1999), è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale
dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione,
osservando, per un verso, che il sistema normativo delineato
dall'art. 223, comma 5, c.d.s. costituisce coerente e rigorosa
applicazione del fondamentale principio della tutelabilità dei
diritti e degli interessi legittimi innanzi agli organi
giurisdizionali contro gli atti della p.a., ai sensi dell'art. 113
della Costituzione, che riserva al legislatore di individuare gli
organi di giurisdizione che possono annullare gli atti della stessa;
che, per l'altro, la norma impugnata va valutata nel complessivo
impianto predisposto dal codice della strada che disciplina la
irrogazione delle sanzioni amministrative, sia pecuniarie che
accessorie, e i relativi rimedi impugnatori: la sospensione
provvisoria della patente di guida si inquadra coerentemente nella
generale disciplina, dettata dall'art. 218 per tutte le ipotesi di
irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente, avverso la cui adozione è ammessa la
opposizione al pretore regolata dall'art. 205 c.d.s.;
che, inoltre, la previsione di tale mezzo impugnatorio -
sempre secondo la difesa dello Stato - garantirebbe una più ampia
tutela dell'interesse giuridico leso dal provvedimento impugnato, di
quella che potrebbe conseguirsi nel caso in cui la competenza fosse
devoluta al giudice penale, in quanto nel giudizio di opposizione
regolato dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, al
giudice sono attribuiti poteri ben più incisivi ed efficaci diretti
all'annullamento e alla modifica dell'atto impugnato, rispetto a
quelli di cui dispone il giudice penale.
Considerato che, stante la sostanziale identità oggettiva delle
questioni proposte dalle ordinanze del pretore e del Tribunale di
Padova, relative tutte all'art. 223, comma 5, ultima parte, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada) - recte: di detto articolo nel testo risultante a seguito
della modifica introdotta con l'art. 120 del decreto legislativo 10
settembre 1993, n. 360 - i giudizi possono essere riuniti e
congiuntamente decisi;
che le questioni prospettate, che si risolvono nella
contestazione della scelta del legislatore di affidare alla
giurisdizione del giudice civile (anziché al giudice penale) la
tutela avverso il provvedimento del prefetto di sospensione in via
provvisoria della patente, di cui al comma 3 dell'art. 223 citato,
attraverso il richiamo alla procedura di "opposizione ai sensi
dell'art. 205", contenuto nel comma 5, ultima parte dello stesso
art. 223, sono manifestamente infondate;
che la norma denunciata deve essere inquadrata - ai fini
della valutazione di non manifesta irragionevolezza della scelta - in
un sistema che considera di carattere generale ed onnicomprensivo il
rimedio oppositorio previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689
(artt. 22, 22-bis e 23, richiamati dall'art. 205 c.d.s.) (cfr., tra
le molteplici, sentenze n. 330 del 1998 e n. 31 del 1996), avente
carattere rescissorio e caratterizzato da particolari poteri
officiosi del giudice (sentenza n. 31 del 1996, citata);
che la sospensione provvisoria della patente nei casi
previsti dall'art. 223 c.d.s. è un provvedimento amministrativo, di
natura squisitamente cautelare, emesso dal prefetto sulla base della
valutazione della esigenza di immediata tutela dell'incolumità e
dell'ordine pubblico (cfr. ordinanze nn. 169, 168 e 167 del 1998;
n. 389 del 1987 e sentenza n. 6 del 1962);
che, alla stregua dei rilievi che precedono, non è
manifestamente irragionevole la scelta effettuata dal legislatore di
attribuire al giudice civile la competenza a conoscere della
opposizione al provvedimento di cui si tratta, scelta che si inscrive
in un indirizzo generale di alleggerire la giurisdizione penale da
compiti non strettamente repressivi e punitivi;
che, pertanto, le questioni sollevate devono essere
dichiarate manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi; Dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 5,
ultima parte, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), sollevate, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal pretore di Padova, sezione distaccata di
Camposampiero, e dal Tribunale di Padova, con le ordinanze indicate
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:245 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte